Sez. 5, Sentenza n. 3670 del 16/02/2007 (Rv. 596876 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO | Assegnazione di azienda ad un socio - Soggezione ad imposta fissa - Esclusione dal campo di applicazione dell'IVA - Previsione - Portata - Società in nome collettivo composta da due soci - Recesso di un socio e dichiarazione dell'altro di voler proseguire l'attività come imprenditore individuale - Assegnazione di azienda - Configurabilità - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
In tema di imposta di registro, l'assegnazione di azienda ad un socio è soggetta ad imposta fissa in forza del combinato disposto dell'art. 4, lettera d), numero 2, e lettera a), numero 3, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131- assegnazioni ai soci "con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami d'impresa" -, e non rientra nel campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, secondo comma, numero 6, e terzo comma, lettera b), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo che abbiano ad oggetto aziende, o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, non sono considerate cessioni di beni. Nell'ipotesi di assegnazione di azienda rientra l'atto con il quale uno dei soci receda da una società in nome collettivo composta da due soli soci, dando quietanza dell'avvenuta liquidazione della quota, mentre l'altro contestualmente dichiari di non voler ricostituire la società, ma di voler proseguire in proprio, quale imprenditore individuale, l'attività d'impresa. Ciò in quanto lo scioglimento della società, che a norma dell'art. 2272, n. 4, cod. civ. si determina per la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se la società non sia ricostituita nel termine di sei mesi, quando riguarda una società di persone non determina alcuna modificazione soggettiva dei rapporti facenti capo all'ente, la titolarità dei quali si concentra nell'unico socio rimasto; l'attesa semestrale dell'eventuale ricostituzione della pluralità dei soci può essere anticipatamente interrotta dalla scelta del socio superstite di non trovare altri soci, bensì di continuare l'attività come impresa individuale. Una siffatta vicenda non integra una trasformazione nel senso tecnico inteso dall'art. 2498 cod. civ., riferito alla trasformazione di una società da un tipo ad un altro, bensì un rapporto di successione tra soggetti distinti, distinguendosi, appunto, persona fisica e persona giuridica per natura, e non solo per forma. L'atipica "trasformazione" in parola è preceduta dallo scioglimento della società e dalla liquidazione della stessa, concludentesi con l'assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite ai fini della successiva estinzione della società stessa (artt. 2311 e 2312 cod. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2272 n. 4, Cod. Civ. art. 2311, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)