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Sez. 1, Sentenza n. 8046 del 04/10/1994 (Rv. 487992 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IN GENERE | Lodo arbitrale emesso prima della entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 - Mancato deposito nel termine - Efficacia vincolante tra le parti - Ammissibilità - Portata - Adempimento spontaneo - Mancanza - Giudizio di cognizione per l'adempimento - Esperibilità - Domanda - Contenuto - Impugnativa per errori di giudizio o per errori di giudizio o per errori di diritto - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487992-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IN GENERE

Il lodo arbitrale emesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 - che ha reso la sentenza arbitrale impugnabile indipendentemente dal suo deposito (art. 827, secondo coma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 19 legge cit.) -, ancorché non depositato nel termine (ciò che lo rende non suscettibile d'impugnazione diretta per nullità), è vincolante tra le parti, non solo al fine della sua eventuale esecuzione all'estero, bensì anche come regolamento negoziale d'interessi, demandato a terzi incaricati di risolvere la controversia con la conseguenza che, ove il suo adempimento non avvenga spontaneamente, può essere chiesto attraverso la proposizione di un giudizio di cognizione, nel cui ambito la parte soccombente nel procedimento arbitrale può proporre sia l'azione di nullità, sia quella di annullamento, per incapacità delle parti o degli arbitri, ovvero per vizi del consenso, in particolare per l'errore essenziale attinente alla formazione della volontà degli arbitri (ricorrente quando questi abbiano deciso sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, cioè senza aver preso visione di taluni elementi, o supponendone altri inesistenti, ovvero dando come contestati fatti pacifici o viceversa), restando per contro, esclusa ogni forma d'impugnativa per errori di giudizio o per errori di diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25 art. 17, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)