Sez. 1, Sentenza n. 9389 del 24/09/1997 (Rv. 508209 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ | Lodo pronunziato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 25 del 1994 - Difetto del decreto pretorile di esecutività - Impugnativa - Inammissibilità - Sopravvenienza del decreto di esecutività ex art. 825 cod. proc. civ. in corso di giudizio - Irrilevanza.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DECRETO DI ESECUTIVITÀ
Con riferimento ai lodi arbitrali pronunziati anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 25, il lodo acquista valore di sentenza ed è quindi impugnabile unicamente a seguito del deposito e del decreto pretorile di esecutività. Conseguentemente è inammissibile l'impugnazione proposta prima del decreto di esecutività del pretore, a nulla rilevando che tale decreto sia successivamente intervenuto nel corso del giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)