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Sez. 3, Sentenza n. 2802 del 04/10/1962 (Rv. 254161 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODE - DI BENI PIGNORATI O SEQUESTRATI - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL GIUDICE - RICORSO IN CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 111 COST - INAMMISSIBILITA - NATURA - DI DECRETI INGIUNTIVI - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254161-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODE - DI BENI PIGNORATI O SEQUESTRATI - PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL GIUDICE - RICORSO IN CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 111 COST - INAMMISSIBILITA - NATURA - DI DECRETI INGIUNTIVI - OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*

Non sono soggetti a ricorso in Cassazione per violazione di legge ex art 111 della Costituzione i provvedimenti di liquidazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati o sequestrati, ai consulenti tecnici ed agli altri ausiliari del giudice. Tali provvedimenti, previsti dagli artt 65 cod proc civ, 24, 52 e 53 delle Disposizioni di attuazione, hanno carattere giurisdizionale, sono vincolati alla Forma del decreto, e, per i fini cui tendono e le provvidenze adottate, hanno la natura di ingiunzione di pagamento, assimilabili ai decreti monitori; come tali debbono ritenersi soggetti al rimedio della opposizione dinanzi al medesimo giudice che li ha pronunciati. (Conf 827/59, 3115/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)