Sez. L, Sentenza n. 2540 del 26/05/1989 (Rv. 462876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - DECRETO DEL GIUDICE - NATURA D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE - DESTINATARIO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - CUSTODE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - DECRETO DEL GIUDICE - NATURA D'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - CONSEGUENZE - DESTINATARIO - LIMITI.*
Il decreto con cui il giudice, ai sensi degli artt. 65 cod. proc. civ. e 53 disp. Att. E trans. Stesso codice, liquida il compenso al custode ha natura d'ingiunzione di pagamento (assimilabile al decreto monitorio, e come tale soggetta al rimedio dell'opposizione davanti al medesimo giudice che l'ha emesso) nei confronti della parte indicata nel provvedimento che è obbligata all'anticipazione del compenso stesso, salvo il rimborso ad opera della diversa parte che risulti poi condannata alle spese. (V 2802/62, mass n 254161).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 52, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 52, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 53, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)