Sez. 3, Sentenza n. 23028 del 24/06/2020 Cc. (dep. 29/07/2020) Rv. 279708 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati previsti dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 - Distinzione fra ipotesi delittuosa e contravvenzionale - Criteri - Nozione di "volumetria" di cui all'art. 181, comma 1-bis, stesso decreto - Individuazione - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
In tema di tutela dei beni paesaggistici, ai fini della qualificazione del fatto reato come contravvenzione, ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o come delitto, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, dello stesso decreto, la nozione di "volumetria" deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che un terrapieno che superi le soglie volumetriche previste dalla norma incriminatrice, indipendentemente dalla volumetria interna rilevante ai fini urbanistici, รจ idoneo a compromettere il bene giuridico tutelato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)