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Sez. 3, Sentenza n. 16697 del 28/11/2017 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 272844 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Reati previsti dall'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004 - Distinzione fra ipotesi delittuosa e contravvenzionale - Criteri - Nozione di "volumetria" di cui all'art. 181, comma 1-bis, stesso decreto - Individuazione.
Stato
decisa il 2017-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272844-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela dei beni paesaggistici, ai fini della qualificazione del fatto reato come contravvenzione, ai sensi dell'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, o come delitto, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis, dello stesso decreto, la nozione di "volumetria" deve essere individuata prescindendo dai criteri applicabili per la disciplina urbanistica e considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto paesaggistico del territorio. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell'ipotesi di demolizione, anche integrale, di un fabbricato e realizzazione di un organismo edilizio in luogo del primo, occorre verificare se i lavori abbiano comportato un aumento superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, a settecentocinquanta metri cubi, ovevro a mille metri cubi in caso di nuova costruzione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)