Sez. L, Sentenza n. 16776 del 07/11/2003 (Rv. 567977 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Cooperative sociali - Disciplina ex legge n. 381 del 1991 - Agevolazioni tributarie e contributive - Applicabilità a cooperative preesistenti alla entrata in vigore della legge - Esclusione - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Anche se le cooperative sociali costituiscono una realtà preesistente alla legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo la quale le cooperative sociali sono caratterizzate dallo scopo - promozione umana e integrazione sociale dei cittadini - e dal mezzo della relativa attuazione, che può assumere un aspetto oggettivo, in relazione all'attività svolta, ovvero un aspetto soggettivo, in considerazione delle qualità soggettive svantaggiate dei soggetti che possono assumere la qualità di soci, le disposizioni della citata legge, e in particolare quelle che prevedono agevolazioni tributarie e contributive, non hanno efficacia retroattiva. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto sussistente l'obbligo contributivo a carico di una società cooperativa, all'origine costituita da ex combattenti e reduci e successivamente anche da invalidi, per la custodia di quadrupedi del mercato ortofrutticolo, attività poi estesa alla custodia di autoveicoli, merci e bagagli).
Riferimenti normativi: Legge 08/11/1991 num. 381 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 2 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)