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Sez. L, Sentenza n. 8916 del 11/05/2004 (Rv. 572778 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Società cooperative - Cooperative sociali "ex lege" n. 381 del 1991 - Nozione - Agevolazioni contributive - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572778-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Le cooperative sociali di servizio di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma primo legge 8 novembre 1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni altra società cooperativa, lo scopo mutualistico, ancorché si tratti di mutualità esterna, trascendente gli interessi immediati dei soci, in quanto esse mirano a realizzare nella forma tipizzata della gestione di servizi socio - sanitari od educativi, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Pertanto la gestione di servizi socio - sanitari è sufficiente a qualificare come cooperativa sociale la società cooperativa che li gestisca, restando irrilevante, ai fini della determinazione degli obblighi contributivi previdenziali, la qualità personale dei destinatari del servizio o la erogazione di esso a titolo gratuito o a pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 08/11/1991 num. 381 art. 1 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 2512, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 128, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)