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Sez. L, Ordinanza n. 20938 del 26/07/2024 (Rv. 671944-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Valore dell'uso dell'autovettura concesso contrattualmente al lavoratore anche per fini personali - Natura retributiva - Configurabilità - Computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671944-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Il controvalore in denaro dell'uso e della disponibilità anche per fini personali dell'autovettura aziendale concessa al lavoratore come beneficio in natura, e pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro, ha natura retributiva e deve pertanto essere computato nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva computato il valore dell'auto parametrandolo al suo costo, ai chilometri annualmente percorsi, ai rimborsi sostenuti per carburante e pedaggi autostradali, ed alle spese di manutenzione e assicurazione poste a carico del datore di lavoro, anziché all'importo forfettizzato indicato in busta paga, per il quale non erano state fornite spiegazioni sulla relativa base di calcolo).

Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)