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Sez. L, Sentenza n. 16129 del 15/11/2002 (Rv. 558534 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Valore dell'uso personale dell'autovettura concesso contrattualmente al lavoratore - Natura retributiva - Configurabilità - Computabilità ai fini dell'indennità di fine rapporto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558534-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

Il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contratto di lavoro cui essa accede. Pertanto il controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)