Sez. 2, Sentenza n. 224 del 11/01/1994 (Rv. 484976 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso | Incompletezza della copia notificata all'intimato - Eccezione di inammissibilità del ricorso - Rigetto - Condizioni.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ammissibilità del ricorso
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificata all'intimato (mancanza di alcuni fogli) deve respingersi qualora, l'originale del ricorso depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. rechi in calce la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione (non impugnata con la querela di falso) di eseguita consegna di "copia", dovendosi, per effetto di tale locuzione ritenere l'attestazione stessa necessariamente estesa, alla stregua dell'art. 137 cod. proc. civ., alla conformità della copia consegnata all'originale completo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)