Sez. L, Sentenza n. 11482 del 01/08/2002 (Rv. 556531 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Incompletezza della copia notificata all'intimato - Inammissibilità del ricorso - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificata all'intimato (mancanza di alcuni fogli) deve respingersi qualora l'originale del ricorso depositato dal ricorrente a norma dell'art. 369 cod. proc. civ. rechi in calce la relazione di notifica dell'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione (non impugnata con la querela di falso) di eseguita consegna di "copia", dovendosi, per effetto di tale locuzione ritenere l'attestazione stessa necessariamente estesa, alla stregua dell'art. 137 cod. proc. civ., alla conformità della copia consegnata all'originale completo; peraltro la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione di alcuni fogli non ne determina l'inammissibilità ove dal contenuto delle altre pagine si comprendano pienamente la materia del contendere, i motivi del ricorso e le richieste rivolte alla Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)