Sez. 3, Sentenza n. 10804 del 16/10/1995 (Rv. 494254 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DI CONDANNA A PENE PECUNIARIE | Sentenza della Corte di Cassazione - Riforma da parte del giudice di rinvio o da parte della stessa Corte - Esclusione -.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DI CONDANNA A PENE PECUNIARIE
La sentenza della Corte di Cassazione, se non è giuridicamente inesistente, non può essere riformata né dal giudice di rinvio né dalla stessa Corte ulteriormente adita con la conseguenza che, se non si tratta di errore materiale, neppure può essere modificata la designazione del giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)