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Sez. U, Ordinanza n. 614 del 08/11/1985 (Rv. 442648 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ISTANZA DIRETTA ALLA SUPREMA CORTE - RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO IN PRECEDENZA DESIGNATO - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE - NATURA DELLA RICHIESTA - IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442648-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - ISTANZA DIRETTA ALLA SUPREMA CORTE - RICHIESTA DI SOSTITUZIONE DEL GIUDICE DI RINVIO IN PRECEDENZA DESIGNATO - CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE - ESCLUSIONE - NATURA DELLA RICHIESTA - IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'istanza diretta alla suprema Corte, per conseguire, in relazione a dedotte ragioni di opportunità, la sostituzione del giudice di rinvio in precedenza designato dalla Corte medesima con propria pronuncia di Cassazione con rinvio, esula dall'ambito della mera richiesta di correzione di errore materiale, e, traducendosi in un'impugnazione per la riforma della suddetta pronuncia, sia pure con limitato riguardo all'indicata designazione del giudice di rinvio, deve essere dichiarata inammissibile. (V 3795/81, mass n 414429; (V 6074/78, mass n 395899).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)