Sez. 3, Sentenza n. 946 del 25/03/1972 (Rv. 357217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA- QUESTIONI ASSORBITE - RICORSO INCIDENTALE - CARENZA D'INTERESSE - RIPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - PARTE VITTORIOSA- QUESTIONI ASSORBITE - RICORSO INCIDENTALE - CARENZA D'INTERESSE - RIPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
La parte totalmente vittoriosa non ha interesse a proporre ricorso incidentale per Cassazione neppure in ordine alle questioni non esaminate dal giudice di merito perche ritenute assorbite o superate dalla decisione in concreto adottata, poiche tali questioni, nel caso di Cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere esaminate nel giudizio di rinvio nel quale, a norma dell'art 394 cod proc civ, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel giudizio in cui fu pronunziata la sentenza cassata. (V 178'70, mass n 344968).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)