Sez. 1, Sentenza n. 178 del 28/01/1970 (Rv. 344968 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - SOCCOMBENZA PARZIALE - PARTE VITTORIOSA - QUESTIONI NON ESAMINATE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - IN GENERE - PRESUPPOSTO - SOCCOMBENZA PARZIALE - PARTE VITTORIOSA - QUESTIONI NON ESAMINATE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Anche l'impugnazione incidentale, pur se proposta in via condizionata, deve essere giustificata da un interesse, determinato da soccombenza parziale, che ne costituisce il presupposto. La parte vittoriosa pertanto non ha interesse a proporre ricorso per Cassazione, neppure in ordine alle questioni non esaminate dai giudici del merito, perche assorbite o superate dalla decisione in concreto adottata, questioni che, in caso di Cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere riproposte in Sede di rinvio. (sulla prima parte, V 857-66, massima n 321711 sulla seconda parte, V 2707-69, massima n 342391 1685-69, massima n 340658 2039-68, massima n 334114).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)