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Sez. 3, Sentenza n. 719 del 16/01/2006 (Rv. 587059 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA | Determinabilità con riferimento al prezzo normalmente praticato dal venditore - Presupposto - Riferimento al prezzo corrente, di mercato risultante da listini o al giusto prezzo - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587059-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA

In tema di compravendita, la determinazione del prezzo con riferimento a quello normalmente praticato dal venditore deve avere riferimento a merci di largo consumo e molteplicità di contrattazione, sicchè in tal caso, non può farsi riferimento al criterio del prezzo corrente o di mercato risultante da listini, di cui al secondo comma dell'art. 1474 cod. civ., nè a quello del " giusto prezzo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)