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Sez. 1, Sentenza n. 13807 del 23/07/2004 (Rv. 575872 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA | Determinabilità con riferimento al prezzo normalmente praticato dal venditore - Presupposto - Vendita di immobili - Beni appartenenti ad un "genus limitatum" - Inapplicabilità del criterio.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575872-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - DETERMINAZIONE - MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA

La determinazione, nel contratto di compravendita, del prezzo con riferimento a quello normalmente praticato dal venditore (art. 1474, primo comma, cod. civ.), postula merci di largo consumo e molteplicità di contrattazioni; sicché, ove si tratti di cessione di immobili, tale forma di determinazione del prezzo va esclusa quando i beni appartengono a un "genus limitatum" di ristrettissima consistenza (o addirittura costituiscono un "unicum") per i quali è inconcepibile una molteplicità e continuità di contrattazioni omogenee.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)