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Sez. 2, Sentenza n. 1814 del 10/06/1968 (Rv. 333738 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE IN POSSESSO - QUALIFICAZIONE COME DOMANDA DI MANUTENZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333738-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - DOMANDA DI REINTEGRAZIONE IN POSSESSO - QUALIFICAZIONE COME DOMANDA DI MANUTENZIONE - AMMISSIBILITA.*

Il giudice di merito puo qualificare liberamente la domanda, purche non ne alteri il petitum o la causa petendi, egli, pertanto, quando sia proposta una domanda di reintegrazione in possesso, ha il potere di determinare l'entita dei fatti lesivi e giudicare che essi, anziche integrare gli estremi dello spoglio violento o clandestino, costituiscano semplici molestie o uno spoglio privo dei requisiti della violenza o clandestinita. Invero e compito del giudice, anche in grado di appello, dare al rapporto la sua esatta configurazione giuridica, e l'iniziale, piu ampia, domanda di reintegrazione contiene in se anche gli elementi di quella, piu stretta, di manutenzione, ovvio apparendo che chi lamenta di essere stato privato del possesso tende, implicitamente, a non essere molestato nel possesso medesimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)