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Sez. 2, Sentenza n. 4820 del 25/07/1981 (Rv. 415529 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE- ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - QUALIFICAZIONE DEI FATTI DEDOTTI COME ATTI DI MOLESTIA ANZICHE DI SPOGLIO - POTER DEL GIUDICE ADITO CON DOMANDA DI REINTEGRAZIONE - ASSUNTO, DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NELLA AZIONE DI SPOGLIO, DELLA CONFIGURABILITA DEI FATTI LAMENTATI COME ATTI DI MOLESTIA - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI IMPUGNAZIONE E NON CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415529-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE- ATTO DI MOLESTIA - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - QUALIFICAZIONE DEI FATTI DEDOTTI COME ATTI DI MOLESTIA ANZICHE DI SPOGLIO - POTER DEL GIUDICE ADITO CON DOMANDA DI REINTEGRAZIONE - ASSUNTO, DA PARTE DEL SOCCOMBENTE NELLA AZIONE DI SPOGLIO, DELLA CONFIGURABILITA DEI FATTI LAMENTATI COME ATTI DI MOLESTIA - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI IMPUGNAZIONE E NON CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE - NECESSITA.*

In materia di azioni possessorie, il principio, secondo cui il giudice adito con domanda di reintegrazione ha il potere di determinare l'entita dei fatti lesivi lamentati e di ravvisarvi semplici molestie anziche gli estremi dello spoglio, va coordinato in Sede di gravame con la delimitazione dell'oggetto della controversia per effetto delle censure dedotte con l'atto di appello (artt 342 e 346 cod proc civ), attesa anche la differenza concettuale esistente tra le due ipotesi. Ne consegue che il soccombente nell'Azione di spoglio, ove ritenga che i fatti denunciati possano integrare, per le loro particolari modalita, molestia, deve proporre (sia pure in via subordinata) tale tema di indagine al giudice di appello con l'atto d'impugnazione, e non limitarsi a prospettare la tesi unicamente in comparsa conclusionale, avente la mera funzione di illustrare i motivi gia proposti. (V 2209/76, mass n 381007; (V 283/73, mass n 362160; (V 1814/68, mass n 333738).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)