Sez. L, Sentenza n. 17134 del 03/12/2002 (Rv. 558926 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Fiscalizzazione oneri sociali - Istituti scolastici gestiti da congregazione religiosa - Beneficio previsto dall'art. 19 della legge n. 463 del 1983 - Applicabilità - Fondamento - Dubbio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 33 Cost. - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia, fra le imprese commerciali di cui all'art. 4 comma diciannovesimo D.L. n. 463 del 1983 rientrano gli istituti scolastici, ancorché aventi la qualità di congregazione religiosa, in quanto il legislatore dell'epoca, nel riferirsi alle attività commerciali tali considerate ai fini dell'inquadramento previdenziale, ha operato un rinvio recettizio o materiale al concetto, al tempo condiviso, di attività commerciale tale considerata ai fini dell'inquadramento previdenziale, restando quindi irrilevante la successiva qualificazione giurisprudenziale di tali istituti come imprese industriali e trovandosi conferma di tale volontà nella normativa di settore succedutasi nel tempo, senza che sia perciò configurabile un dubbio di legittimità costituzionale della normativa così interpretata in rapporto all'art. 33 Cost. (che vieta ogni forma di intervento statale in favore di enti o privati che istituiscono scuole o istituti di istruzione); giacché il beneficio in questione non veniva accordato agli istituti scolastici privati in quanto tali, bensì in quanto considerati in un'ottica socio - economica generalizzata positivamente apprezzata dal legislatore.
Riferimenti normativi: Legge 12/09/1983 num. 463 art. 4 com. 19 CORTE COST., Legge 11/12/1983 num. 638 art. 4 com. 19, Legge 28/04/1987 num. 156 art. 1, Legge 29/02/1988 num. 48 art. 1, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 34, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)