Sez. L, Sentenza n. 12739 del 01/09/2003 (Rv. 566427 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contribuzione CUAF - Istituti scolastici - Gestione da parte di una congregazione religiosa - Esonero - Condizioni - Assenza fini di lucro - Configurabilità - Presenza di utili di gestione - Esclusione - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di contribuzione alla cassa unica per gli assegni familiari, il beneficio dall'esonero dal pagamento dei contributi è previsto in favore dei datori di lavoro esercenti istituzionalmente le attività di erogazione di prestazioni del Servizio sanitario nazionale e di assistenza sociale che, a prescindere dalla natura imprenditoriale, non abbiano fini di lucro, purché assicurino ai propri dipendenti un trattamento per carichi di famiglia non inferiore agli assegni familiari. Ne consegue che ove una casa di cura gestita da una congregazione religiosa produca utili di esercizio viene meno il presupposto dell'assenza di fini di lucro, senza che rilevi in contrario la destinazione degli stessi utili al raggiungimento delle finalità religiose e di culto perseguite dalla Congregazione.
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1974 num. 252 art. 7, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 23 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)