Sez. 3, Sentenza n. 1351 del 10/03/1981 (Rv. 411972 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL PROMITTENTE E DEL PROMISSARIO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DEL PROMITTENTE E DEL PROMISSARIO.*
L'effetto giuridico che la norma di cui all'art 1988 cod civ ricollega alla promessa unilaterale di pagamento - sia essa pura o titolata - e conseguenza dell'astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il promissario - agendo in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione - ha soltanto l'Onere di provare la promessa unilaterale di pagamento e non anche l'esistenza del rapporto giuridico che sta a fondamento della promessa stessa e di cui l'obbligazione, assunta nel contenuto della dichiarazione negoziale unilaterale, e elemento strutturale. E stabilita, cioe, a favore del promissario una relevatio ab Onere probandi, restando invece totalmente a carico del promittente l'Onere di provare l'inesistenza, l'invalidita o l'Estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento. (Conf 3929/74, mass n 372489).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)