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Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 02/12/1974 (Rv. 372489 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL PROMISSARIO E DEL PROMITTENTE.*
Stato
decisa il 1974-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372489-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO - ONERE PROBATORIO RISPETTIVO DEL PROMISSARIO E DEL PROMITTENTE.*

L'effetto giuridico che la norma dell'art 1988 cod civ ricollega alla promessa unilaterale di pagamento, sia essa pura ovvero titolata, e l'astrazione processuale dalla causa debendi. Il promissario, agendo in giudizio per l'adempimento dell'obbligazione, ha soltanto l'Onere di provare la promessa unilaterale di pagamento, e non anche l'esistenza del rapporto giuridico che sta a fondamento della promessa unilaterale e di cui l'obbligazione, assunta nel contenuto della dichiarazione negoziale unilaterale, e elemento strutturale; e stabilita, cioe, a favore del promissario, una relevatio ab Onere probandi. Incombe, invece, al promittente l'Onere di provare l'inesistenza o l'invalidita o l' Estinzione del rapporto fondamentale, sia questo menzionato o meno nella promessa unilaterale di pagamento. (V 116'66, mass n 320226; 2412'64; 1882'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)