Sez. 3, Sentenza n. 3780 del 07/06/1986 (Rv. 446639 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INDENNITÀ DI AVVIAMENTO.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INDENNITÀ DI AVVIAMENTO.*
In tema di locazione di immobili urbani, poiché l'art. 82 della legge n. 392 del 1978 dispone che, alle controversie già pendenti al momento della sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le leggi precedenti, resta inapplicabile l'art. 34 della nuova disciplina - relativo alla indennità di avviamento spettante al conduttore - qualora la richiesta di tale indennità sia stata formulata in via riconvenzionale in un giudizio già pendente all'entrata in vigore della detta legge non essendo siffatta domanda (ancorché il pagamento dell'indennità produca effetti nella successiva fase esecutiva) autonoma rispetto alla domanda principale. (V 3931/85, mass n 441501).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)