Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 marzo 1978, causa 115/77
Epigrafe
Nel procedimento 115/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale presentata alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con sede in Essen, nella causa dinanzi ad esso pendente fra
GERT LAUMANN E ANJA LAUMANN
e
LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ, Düsseldorf,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia possono essere riassunti come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La causa principale trae origine dall'applicazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 (GU L 149, pag. 2); tale articolo figura nel capitolo 8 — intitolato «Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani» — del titolo III — intitolato: «Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni» — del regolamento.
punto 2
L'art. 77 concerne i figli a carico di titolari di pensioni o di rendite. L'art. 78, relativo agli orfani, dispone al n. 1:
«Il termine “prestazioni”, ai sensi del presente articolo, designa gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani…».
Al n. 2, lo stesso articolo stabilisce, fra l'altro, quanto segue:
«Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
a) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
b) …»
punto 3
L'art. 79, che contiene disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensione o rendite e per orfani, recita, al n. 3:
«Il diritto alle prestazioni dovute in virtù … degli articoli 77 e 78 è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore.»
punto 4
Gli appellanti nella causa principale, Gert Laumann (nato il 7 aprile 1965) e Anja Laumann (nata il 13 gennaio 1967), entrambi cittadini tedeschi, sono i figli minori nati dal matrimonio — poi sciolto per divorzio — fra Hubert Laumann, deceduto l'11 gennaio 1974, e Waltraud Laumann.
punto 5
Con provvedimento 18 luglio 1975, il Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (ente previdenziale della provincia renana), con sede in Dusseldorf, concedeva agli appellanti, a decorrere dall'11 gennaio 1974, una pensione mensile di 197,20 DM ciascuno, aumentata, dal 1o luglio 1975, a 219,10 DM. Esso tuttavia, richiamandosi all'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, sospendeva, nei confronti di entrambi gli appellanti, il diritto alla pensione in quanto il secondo marito della loro madre — risposatasi nel frattempo — fruisce dal 1o agosto 1972, in forza del regime previdenziale belga, di assegni familiari per i due minori che convivono con lui in Eupen (Belgio). Tali assegni sono versati dalla Caisse de Compensation pour allocations familiales de la région liégeoise (Cassa di conguaglio per gli assegni familiari della regione di Liegi) in ragione dell'attività lavorativa subordinata svolta in Belgio dal patrigno degli appellanti.
punto 6
Con sentenza 29 ottobre 1976, il Sozialgericht di Düsseldorf, respingendo una domanda giudiziale degli interessati, dichiarava legittimi il suddetto provvedimento e la relativa motivazione.
punto 7
Gli appellanti impugnavano tale sentenza dinanzi al Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con sede in Essen; questo tribunale, con ordinanza 1o settembre 1977, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se, quando un orfano in seguito al nuovo matrimonio della madre vedova, che può pretendere per lui in Germania — accanto alla pensione per orfani — un assegno per i figli ai sensi del Bundeskindergeldgesetz (legge tedesca sugli assegni per i figli, BKGG), si trasferisce nel Belgio dove il patrigno riceve per lui dalla Caisse de Compensation pour allocations familiales della regione di Liegi degli assegni familiari, il diritto alla pensione tedesca per orfani rimanga sospeso, in base al § 1267 della Reichversicherungsordnung (codice tedesco della previdenza sociale), tenuto conto dell'art. 79, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71,
a) completamente, oppure
b) solo nella misura in cui la pensione tedesca per orfani sommata agli assegni familiari belgi supera l'importo risultante dalla stessa pensione tedesca più l'assegno tedesco per i figli erogato ai sensi del BKGG.
2. Se, invece, l'art. 79, n. 3, del regolamento CEE n. 1408/71 vada inteso nel senso che i diritti a prestazioni in base agli artt. 77, 78 e 79, n. 2, del suddetto regolamento possono essere sospesi, per evitare una doppia erogazione, solo quando vengono riconosciuti in un altro Stato membro diritti per loro natura simili a quelli considerati, cioè nel senso che l'esistenza di diritti ad una pensione per orfani nei confronti di enti previdenziali di due Stati membri porta alla sospensione d'uno di questi due diritti a pensione per orfani e l'esistenza di diritti ad assegni per figli in due Stati membri porta alla sospensione d'uno di questi due diritti ad assegni per figli, mentre diritti, per loro natura diversi, spettanti in due Stati membri (ad esempio l'assegno per figli da un lato e la pensione per orfani dall'altro non sono presi in considerazione dall'art. 79, n. 3.»
punto 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni presentate a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia
paragrafo 1
Gli appellanti nella causa principale si limitano a produrre un documento nel quale è indicato l'importo degli assegni familiari versati, per loro, dall'ente previdenziale belga al loro patrigno.
paragrafo 2
Secondo l'appellato nella causa principale, l'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 subordina la sospensione del diritto alle prestazioni per orfani a due condizioni:
paragrafo 3
1. deve trattarsi di pensioni per orfani o di prestazioni analoghe (art. 78, n. 1) e
2. i figli che fruiscono di prestazioni in forza dell'art. 78, n. 1, devono aver diritto a prestazioni o assegni familiari in base alle leggi di uno Stato membro, in ragione dell'esercizio di un'attività professionale.
paragrafo 4
Se entrambe le condizioni sussistono, il diritto alle prestazioni dovute in forza delle disposizioni sopra citate va interamente sospeso.
paragrafo 5
Invero, l'art. 79, n. 3, concerne unicamente i figli titolari del diritto a prestazioni, come risulta dall'ultima frase di tale norma: «In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore»; ciò non può significare altro che, in forza del principio della parità di trattamento, quando esistano più diritti, o diritti di diversa natura, a prestazioni, i figli non vanno considerati superstiti di un lavoratore, bensì familiari di un lavoratore e pertanto non possono, in particolare, far valere alcun diritto a pensioni per orfani, ma unicamente il diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legge di uno Stato membro in ragione dell'esercizio di un'attività professionale.
paragrafo 6
Il Governo italiano osserva in primo luogo che, in assenza di una norma nazionale che contempli la sospensione della pensione per orfani nel caso in esame, l'ordinanza di rinvio sembra debba essere interpretata nel senso che la sospensione in ragione della quale è stato adito il giudice nazionale trova fondamento — secondo l'ente previdenziale tedesco interessato — unicamente nel regolamento (CEE) n. 1408/71. Inoltre, spetta alla Corte di giustizia stabilire se le questioni pregiudiziali sottopostele concernano solo l'interpretazione o anche la validità dell'art. 79, n. 3, del suddetto regolamento.
paragrafo 7
Il Governo italiano sottolinea quindi la diversità di natura — che, a suo avviso, risulta dal testo dell'art. 1 del regolamento — fra gli assegni familiari (il cui beneficiario diretto ed esclusivo è il lavoratore, non il familiare in funzione del quale essi sono versati) e la pensione per orfani (il cui beneficiario diretto ed esclusivo è l'orfano, anche qualora egli sia rappresentato, ai fini della materiale riscossione, dalla persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico). Orbene, il fatto che tale diversità, riconosciuta peraltro anche dall'art. 44, n. 3, del regolamento (che esclude la pensione per orfani dalla sfera d'applicazione del capitolo 3 — «Vecchiaia e morte (pensioni)» — del titolo III), non sia presa pienamente in considerazione da parte dell'art. 78, n. 1 (e conseguentemente da parte dell'art. 79) potrebbe apparire come una contraddizione all'interno del regolamento. In realtà, il fatto «esercizio di un'attività professionale» (artt. 79, n. 3, e 12, n. 3) è fatto proprio di un particolare soggetto, espressione di una sua scelta personale: e se può essere giustificato che tale fatto produca effetti giuridici per le prestazioni d'invalidità o per le prestazioni anticipate di vecchiaia spettanti allo stesso soggetto che l'ha posto in essere, non può essere giustificato che il fatto medesimo produca effetti giuridici su un soggetto terzo e ne pregiudichi gli interessi. Se si esamina il caso di specie, si constata che due orfani vedrebbero sospeso il proprio diritto a pensione per effetto del secondo matrimonio della loro madre e dell'esercizio di un'attività professionale da parte del loro patrigno.
paragrafo 8
Ciò premesso, il Governo italiano affronta il problema dell'esatta interpretazione, in particolare, degli artt. 78, n. 1, e 79, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
paragrafo 9
L'art. 48, n. 2, del Trattato CEE vieta «qualsiasi discriminazione» fra lavoratori degli Stati membri e — deve ritenersi — anche tra aventi diritto a prestazioni assicurative discendenti da rapporti di lavoro. Ora, il titolare di pensione (o rendita) per orfani finché rimane all'interno dello Stato membro tenuto, in base alla legislazione nazionale, a versare la pensione (o rendita) non subisce alcuna sospensione di tale diritto. Ciò potrebbe invece accadere nel caso in cui debba applicarsi l'art. 79, n. 3.
paragrafo 10
Se si accogliesse l'interpretazione data a tale norma dall'appellato nella causa principale, si avrebbe una disparità di trattamento ingiustificata fra l'orfano rimasto all'interno di uno Stato membro e l'orfano che, circolando sul territorio della Comunità, si è trasferito in un altro Stato membro.
paragrafo 11
D'altro canto, l'art. 51 del Trattato CEE sancisce il principio della «conservazione» del diritto alle prestazioni assi-curative e al pagamento di dette prestazioni nel caso di spostamento dei lavoratori e dei loro «aventi diritto» da uno Stato membro all'altro. Tale principio di irrilevanza del luogo di residenza del beneficiario di prestazioni assicurative risulterebbe pregiudicato ove la «sospensione» di cui all'art. 79, n. 3, del regolamento operasse nel modo ritenuto dall'appellato.
paragrafo 12
Inoltre, la disciplina instaurata dalle disposizioni in esame, se interpretata come dall'ente previdenziale tedesco, risulterebbe incompatibile con la finalità di evitare una situazione di privilegio, consistente nel cumulo di una pensione (o rendita) per orfani e di assegni familiari d'importo superiore a quello previsto dalla legislazione cui era soggetto il lavoratore defunto. Per raggiungere questo fine è sufficiente stabilire che quanto spettante ad un orfano in virtù di detta legislazione costituisce un limite massimo che non può essere superato nel caso di trasferimento in un altro Stato membro; in tal modo, l'orfano, spostandosi all'interno della Comunità, non verrebbe danneggiato dall'applicazione di una norma comunitaria.
paragrafo 13
Alternativamente, si potrebbe consentire all'orfano che si sposta da uno Stato membro all'altro di optare (mediante dichiarazione del proprio legale rappresentante) per un trattamento «misto», composto da più prestazioni erogate da istituzioni appartenenti a Stati diversi e nel complesso non inferiore a quello spettantegli in forza della legislazione cui era soggetto il lavoratore defunto.
paragrafo 14
Il Governo italiano si richiama poi alle sentenze pronunziate dalla Corte di giustizia nelle cause 24/75, Petroni (Racc. 1975, pag. 1149) e 112/76, Manzoni (Racc. 1977, pag. 1647), in cui è affermato che l'obiettivo perseguito dagli artt. 48-51 del Trattato CEE non sarebbe raggiunto se, per conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, i lavoratori dovessero perdere vantaggi previdenziali garantiti loro dalla legislazione di un solo Stato membro. Tale principio dovrebbe operare anche a favore degli «aventi diritto» di un lavoratore defunto e condurre ad una parziale declaratoria d'invalidità dell'art. 79, n. 3.
paragrafo 15
Il Governo italiano precisa tuttavia che il risultato auspicato (quello cioè di evitare sia che l'orfano venga a trovarsi in una situazione di privilegio, sia ch'egli fruisca di un trattamento meno favorevole di quello garantitogli dalla legislazione di un solo Stato membro) può essere raggiunto attraverso la corretta interpretazione dell'art. 79, n. 3. Infatti, le parole «gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore» rendono palese che gli autori dell'articolo hanno avuto presente soprattutto gli assegni familiari ed hanno inteso istituire un regime relativo a tali prestazioni. L'aggancio a prestazioni non «della stessa natura» degli assegni familiari non è interno all'art. 79, n. 3, ma è un riflesso del richiamo al «paragrafo 2 degli artt. 77 e 78».
paragrafo 16
Sembra perciò possibile sostenere che tale aggancio comporti la sospensione solo nel caso di prestazioni della «stessa natura», e più precisamente che l'art. 79, n. 3, vieti il cumulo di assegni familiari spettanti allo stesso orfano in forza delle legislazioni di più Stati membri.
paragrafo 17
D'altra parte, va tenuto presente che il «diritto a prestazioni o ad assegni familiari» in base alla legislazione dello Stato membro nel quale viene esercitata l'attività professionale di cui all'art. 79, n. 3, non pare un «diritto» irrinunciabile. Pertanto, non dovrebbe essere escluso che l'orfano (o chi legalmente lo rappresenta) possa rinunciare a detto «diritto» per la parte che ecceda l'entità delle prestazioni in precedenza percepite, ed in tal modo esprimere un'opzione per il trattamento a lui più favorevole.
paragrafo 18
Il Governo italiano propone di risolvere le questioni del giudice a quo nel modo seguente:
paragrafo 19
l'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, dev'essere interpretato nel senso che esso esclude il cumulo di più assegni familiari astrattamente spettanti in base alle legislazioni di più Stati membri «in funzione» dello stesso «figlio», e non anche il cumulo di una pensione per orfani attribuita da uno Stato membro e di assegni familiari riconosciuti da altro Stato membro al soggetto a cui carico l'orfano è considerato;
in via subordinata: l'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che al figlio è riconosciuta la facoltà di optare per il mantenimento delle prestazioni dovutegli ai sensi degli artt. 77 e 78 del medesimo regolamento, per la parte necessaria ad assicurargli l'acquisizione di un trattamento non meno favorevole di quello in precedenza goduto.
paragrafo 20
La Commissione osserva, in via preliminare, che, diversamente dalla disciplina generale dettata dall'art. 12, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'art. 79, n. 3, stabilisce un divieto di cumulo particolare che si inquadra nell'ambito del diritto comunitario.
paragrafo 21
Per quanto l'esattezza del presupposto — su cui si fondano le questioni del giudice di rinvio — che il diritto degli appellanti alla pensione per orfani rientra nella sfera d'applicazione ratione personae del regolamento (CEE) n. 1408/71, essa assume che dagli antefatti della causa principale non è dato desumere alcun elemento che consenta di stabilire che il padre defunto, la madre o il patrigno degli interessati siano o siano stati lavoratori migranti nell'ambito della Comunità. Così stando le cose, è possibile coordinare fra loro i diritti degli appellanti alla pensione per orfani tedesca e agli assegni familiari belgi in base all'art. 79, n. 3, solo se la sfera d'applicazione ratione personae di tale norma comprende, oltre ai lavoratori che si spostano nell'ambito comunitario, anche i lavoratori non migranti.
paragrafo 22
La circostanza che l'art. 78, n. 2, e l'art. 2, n. 1 (norma di carattere generale che definisce la sfera d'applicazione ratione personae del regolamento) fanno espresso riferimento ai lavoratori che siano o siano stati soggetti alla legislazione di un solo Stato membro significa semplicemente che gli autori del regolamento hanno tenuto conto del fatto che tutti gli spostamenti del lavoratore nell'ambito comunitario non danno necessariamente luogo all'applicazione delle leggi di più Stati. In effetti, può accadere, ad esempio, che un lavoratore si trasferisca da uno Stato membro all'altro prima di trovare una prima occupazione. Ne consegue che l'art. 79, n. 3, del regolamento concerne unicamente le prestazioni per orfani interessati direttamente o indirettamente dallo spostamento di uno dei genitori e non già le prestazioni destinate ad orfani che fondano i propri diritti sulle leggi di più Stati membri per altri motivi. Nella fattispecie, la sospensione dell'erogazione della pensione per orfani tedesca può essere decisa solo in forza della RVO e non in base al diritto comunitario.
paragrafo 23
La Commissione esamina le questioni proposte dal giudice nazionale solo in vista dell'ipotesi in cui — contrariamente a quanto, a suo avviso risulta dai dati concreti della causa principale — si ammettesse che il cumulo della pensione per orfani tedesca e degli assegni familiari belgi è conseguenza del fatto che il padre o il patrigno degli appellanti si siano spostati dall'uno all'altro degli Stati membri interessati. Essa inizia dall'ultima questione giacché, in caso di soluzione affermativa, le prime due questioni diverrebbero prive di oggetto.
paragrafo 24
Dopo aver osservato che la pensione per orfani e gli assegni familiari costituiscono prestazioni notevolmente diverse tra loro, la Commissione precisa che l'art. 79, n. 3, concerne tuttavia le prestazioni familiari per gli orfani, i quali sono considerati sia, in generale, come figli, sia, in particolare, come orfani. Tale norma, inoltre, disciplina globalmente il cumulo delle prestazioni contemplate, in ispecie, dall'art. 78 con prestazioni erogate dallo Stato di residenza e fondate sull'esercizio di un'attività professionale. Il cumulo di queste due categorie di prestazioni sembra avere come conseguenza la sospensione del diritto alle prestazioni dovute nello Stato membro competente a norma dell'art. 78.
paragrafo 25
Per intendere correttamente quanto disposto dall'art. 79, n. 3, va tenuto presente che questa norma concerne solo uno dei due casi di cumulo possibili, e cioè il cumulo con prestazioni spettanti in ragione dell'esercizio di un'attività professionale, non già quello con prestazioni erogate in base alla residenza. Questa seconda ipotesi è contemplata dall'art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72 (modificato dal regolamento n. 878/73), che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento n. 1408/71. I due articoli suddetti forniscono, nel loro complesso, un quadro completo della normativa comunitaria concernente tutti i cumuli possibili.
paragrafo 26
Il cumulo di diritti ad assegni familiari e ad assegni, pensioni o rendite supplementari o speciali per orfani con diritti a prestazioni o ad assegni familiari spettanti nello Stato di residenza dell'orfano è disciplinato, dagli articoli citati, come segue:
paragrafo 27
1. Qualora nello Stato di residenza spettino diritti in ragione dell'esercizio di un'attività professionale, i diritti a prestazioni dovuti in base all'art. 78 sono sospesi (art. 79, n. 3).
2. Qualora nello Stato di residenza i diritti a prestazioni non siano subordinati a condizioni di assicurazione o di occupazione:
a) se la persona avente gli orfani a carico non esercita alcuna attività professionale in detto Stato, i diritti spettanti nello Stato di residenza sono sospesi (art. 10, n. 1, lett. b);
b) se essa vi esercita un'attività professionale, i diritti spettanti in forza dell'art. 78 sono sospesi, ad eccezione dei diritti a prestazioni diverse dagli assegni familiari, cioè a prestazioni o a rendite o pensioni per orfani (art. 10, n. 1, lett. b).
paragrafo 28
Il caso di cui sub 2 b) è interessante ai fini della valutazione della situazione esistente nella fattispecie, giacché consente di concludere che il cumulo di assegni o di pensioni o rendite speciali per orfani, versati nello Stato competente in base all'art. 78, con assegni familiari versati nello Stato di residenza nel quale è svolta l'attività professionale lungi dall'essere vietato, dovrebbe essere garantito. Orbene, ciò che è esatto per l'art. 10, n. 1, lett. b), non può essere errato per quanto concerne l'art. 79, n. 3.
paragrafo 29
L'art. 10, n. 1, lett. b), può essere pertanto considerato come una conferma del fatto che il cumulo di prestazioni per orfani, concesse a questi ultimi in quanto tali, con prestazioni familiari versate indipendentemente dal loro status particolare non è ingiustificato dal punto di vista sociale.
paragrafo 30
In conclusione, la Commissione ritiene che le questioni in esame possano essere risolte come segue:
paragrafo 31
1. L'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 vieta il cumulo di diritti spettanti in base agli artt. 78 e 79, n. 2, dello stesso regolamento con diritti a prestazioni o assegni familiari spettanti in ragione dell'esercizio di un'attività professionale quando il cumulo di tali diritti è dovuto a circostanze afferenti allo spostamento del lavoratore assicurato nell'ambito della Comunità.
2. A norma dell'art. 79, n. 3, il diritto ad assegni supplementari o speciali per orfani o a pensioni o rendite per orfani ai sensi dell'art. 78 è sospeso solo qualora sia cumulato con diritti della stessa natura a prestazioni o assegni familiari spettanti in ragione dell'esercizio di un'attività professionale.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Gli appellanti nella causa principale, rappresentati dall'avv. L. Dahmen, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente dr. N. Koch, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 15 febbraio 1978.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 2 marzo 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 1o settembre 1977, pervenuta in cancelleria il 27 settembre 1977, il Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con sede in Essen, ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, talune questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, del 5 luglio 1971, pag. 2);
punto 2
risulta dal fascicolo che, dopo il divorzio dei genitori nella Repubblica federale di Germania e il nuovo matrimonio della madre con un cittadino belga, gli appellanti nella causa principale, minori, cittadini tedeschi, convivono attualmente in Belgio con la madre e il patrigno;
essi contestano, dinanzi al giudice di rinvio, il provvedimento col quale l'ente previdenziale tedesco competente ha riconosciuto loro, in conseguenza del decesso del padre, il diritto alla pensione per orfani, ma ha sospeso tale diritto in quanto il patrigno fruisce, per loro, di assegni familiari in forza del regime previdenziale belga;
l'ente suddetto ha fondato il provvedimento di sospensione sull'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 a norma del quale il diritto alle prestazioni per orfani dovute in forza, fra l'altro, dell'art. 78 è sospeso «se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore».
punto 3
Con la prima questione, il giudice nazionale chiede se, tenuto conto dell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, il diritto alla pensione tedesca per orfani rimanga sospeso completamente oppure solo nella misura in cui la pensione tedesca per orfani sommata agli assegni familiari belgi superi l'importo risultante dalla stessa pensione tedesca maggiorata degli assegni tedeschi per figli a carico;
la seconda questione mira a stabilire se l'art. 79, n. 3 vada interpretato nel senso che i diritti a prestazioni in base agli artt. 77, 78 e 79, n. 2, dello stesso regolamento possono essere sospesi, per evitare una doppia erogazione, solo quando vengano riconosciuti in un altro Stato membro diritti per loro natura simili a quelli considerati.
SENTENZA › In diritto › Sulla sfera di applicazione ratione personae del regolamento
punto 4
La Commissione ha sollevato la questione del se il regolamento n. 1408/71 possa applicarsi nel caso di specie tenuto conto del fatto che né il padre, né la madre, né il patrigno degli interessati si sono spostati da uno Stato membro a un altro per motivi di lavoro.
punto 5
Per quanto riguarda la sfera d'applicazione ratione personae, il regolamento n. 1408/71 — al pari del regolamento n. 3 precedentemente in vigore — concerne, come risulta dal titolo, non solo i lavoratori subordinati, ma anche i loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità;
a norma dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che definisce la sfera di applicazione ratione personae del regolamento stesso, questo si applica ai superstiti dei lavoratori che siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri;
l'ampia formulazione di tale norma dimostra che l'applicazione del regolamento non si limita ai lavoratori, o ai loro superstiti, che hanno lavorato in più Stati o che esercitano, o hanno esercitato, un'attività lavorativa subordinata in uno Stato pur risiedendo, o avendo risieduto, in un altro;
pertanto il regolamento si applica del pari nell'ipotesi in cui non il lavoratore stesso, bensì un suo superstite risieda in un altro Stato membro.
SENTENZA › In diritto › Sulle questioni sollevate dal giudice di rinvio
punto 6
È opportuno esaminare in primo luogo la seconda questione giacché, in caso di soluzione affermativa di questa, entrambe le alternative proposte nella prima questione diverrebbero prive d'oggetto;
punto 7
l'art. 78 del regolamento, che concerne le prestazioni per orfani, dispone, al n. 1, che il termine «prestazioni» designa «gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o speciali previsti per orfani, nonché le pensioni o le rendite per orfani …»;
sebbene tale norma, che mira a determinare la legislazione in base alla quale vanno concesse le prestazioni per orfani, si riferisca sia agli assegni familiari sia alle pensioni per orfani, questi due tipi di prestazione sono di natura nettamente diversa; tale differenza risulta peraltro dall'art. 4, n. 1, del regolamento, il quale distingue espressamente le prestazioni a favore dei superstiti dalle prestazioni familiari;
secondo l'art. 1, lett. u), ii), del regolamento, il termine «assegni familiari» designa «le prestazioni periodiche in danaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell'età dei familiari»;
in base al sistema del regolamento n. 1408/71, il versamento degli assegni familiari trae origine da un rapporto di lavoro effettivo (anche se il lavoratore non eserciti più la sua attività), e di tali prestazioni fruisce direttamente e esclusivamente il lavoratore;
per contro, beneficiario diretto ed esclusivo della pensione per orfani è l'orfano stesso e la pensione, al pari delle altre prestazioni per superstiti, è proiezione nel tempo di un rapporto di lavoro preesistente e venuto meno con la morte del lavoratore;
è alla luce di tali considerazioni che va interpretato l'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71.
punto 8
Tale norma, disponendo che «il diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni (dell'art. 78) è sospeso» se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in ragione dell'esercizio di un'attività professionale, stabilisce una regola comunitaria anticumulo da interpretarsi tenendo conto del sistema e della finalità del regolamento;
come si è già detto, le prestazioni contemplate dall'art. 78 comprendono non solo le pensioni per orfani, ma anche gli assegni familiari, cioè una categoria di prestazioni spettanti in ragione dell'esistenza di un figlio a carico e dell'esercizio di un'attività professionale;
qualora la prestazione erogata ad un determinato soggetto potesse influire negativamente sulla concessione di una prestazione ad un soggetto diverso, ciò sarebbe in contrasto con il fine perseguito dalle norme comunitarie anticumulo in materia di previdenza sociale;
pertanto, l'art. 79, n. 3, che dispone la sospensione del «diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni …» dell'art. 78 «se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari» va interpretato nel senso che il «diritto alle prestazioni» deve esistere in capo ad un unico beneficiario;
tale interpretazione è conforme a tutte le altre disposizioni anticumulo figuranti nella normativa comunitaria in materia previdenziale — e in particolare all'art. 12 del regolamento n. 1408/71 — le quali si riferiscono solo a prestazioni della stessa natura;
inoltre, dal fascicolo risulta che se gli orfani di cui trattasi fossero rimasti nella Repubblica federale di Germania a carico di un patrigno ivi residente, tanto le pensioni per orfani quanto gli assegni familiari sarebbero stati concessi dagli enti nazionali competenti;
punto 9
alla luce del complesso delle considerazioni sopra svolte, la seconda questione va risolta nel senso che il diritto alle prestazioni contemplate dall'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è sospeso — in base alla stessa norma — per evitare una doppia erogazione, solo se sia cumulato con diritti a prestazioni della stessa natura spettanti in ragione dell'esercizio di un'attività professionale;
punto 10
di conseguenza, la prima questione è divenuta priva di oggetto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 11
Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht für das Land Nordrhein-Westfalen con ordinanza 1o settembre 1977, dichiara:
Il diritto alle prestazioni contemplate dall'art. 79, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 1408/71 è sospeso — in base alla stessa norma — per evitare una doppia erogazione, solo se sia cumulato con diritti a prestazioni della stessa natura spettanti in ragione dell'esercizio di un'attività professionale.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher