Sez. 3, Sentenza n. 46 del 08/01/1972 (Rv. 355726 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL VENDITORE - ESISTENZA DI CAUSA NON IMPUTABILE OD IGNORANZA INCOLPEVOLE DELLA MANCANZA DI QUALITA - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL VENDITORE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DEL VENDITORE - ESISTENZA DI CAUSA NON IMPUTABILE OD IGNORANZA INCOLPEVOLE DELLA MANCANZA DI QUALITA - ONERE PROBATORIO GRAVANTE SUL VENDITORE.*
Gli artt 1218 e 1494 cod civ pongono a carico dell'inadempiente la presunzione di colpa. In tema di Mancanza di qualita della cosa venduta, spetta, pertanto, al venditore provare, in base alla prima norma, di carattere generale, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, o, in base alla seconda norma, particolare alla disciplina della vendita, di aver ignorato, senza sua colpa, che il materiale venduto non avesse i requisiti pattuiti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)