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Sez. 3, Sentenza n. 3546 del 24/10/1975 (Rv. 377741 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - IGNORANZA INCOLPEVOLE DEL COMPRATORE.*
Stato
decisa il 1975-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377741-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDIZIONI - IGNORANZA INCOLPEVOLE DEL COMPRATORE.*

Presupposto comune e condizione imprescindibile affinche il compratore possa far valere qualunque pretesa, sia in via risarcitoria che per la riduzione del prezzo, contro il venditore, per gli oneri gravanti sulla cosa venduta ovvero per il difetto di qualita di essa, e l'incolpevole ignoranza da parte sua delle effettive condizioni della cosa stessa, poiche colui il quale acquista una cosa, conoscendone pienamente le caratteristiche oggettive e le qualita rilevanti ai fini della sua utilizzazione, non puo far valere alcun diritto contro il venditore adducendo la differenza di tali caratteristiche e di tali qualita rispetto a quelle che possono ritenersi proprie del genere cui la cosa appartiene. (nella specie, in applicazione dell'esposto principio, la cs ha ritenuto insindacabile l'accertamento del giudice del merito che la limitata edificabilita di un'area venduta era ben conoscibile da parte dell'acquirente e che dovevasi presumere che egli la conoscesse effettivamente). (V 2947/75, mass n 377018; 46/72, mass n 355726).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)