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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 22 maggio 1980, causa 143/79

Decisione
decisa il 1980-05-22
ECLI
ECLI:EU:C:1980:134

Epigrafe

Nella causa 143/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal National Insurance Commissioner di Londra, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Margaret Walsh e National Insurance Ofeicer, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 86 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag 2), dell'art. 8 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1), nonché della nozione di «lavoratore» ai sensi di questi due regolamenti, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
L'istante nel procedimento principale, sig.ra Margaret Walsh, è iscritta al regime britannico di previdenza sociale dal 1967. Essa ha lavorato nella Repubblica d'Irlanda dall'agosto 1973 al gennaio 1974, rientrando poi in Gran Bretagna dove continua a lavorare. La sig.ra Walsh si sposava nel giugno 1974, cessando da quel momento di versare i contributi britannici in misura piena, e ritornava in Irlanda nell'ottobre seguente per raggiungervi il marito. Il 31 luglio 1975 la sig.ra Walsh partoriva in Irlanda ed il 21 agosto seguente ritornava a vivere in Gran Bretagna.
punto 2
Le prestazioni di maternità da lei richieste in Gran Bretagna in data 3 ottobre 1975 le venivano rifiutate dall'Insurance Officer per presentazione fuori termine della domanda e mancata dimostrazione che, per la tardiva presentazione della domanda, sussistesse un motivo valido e continuato. Respinto l'appello interposto dalla sig.ra Walsh dinanzi ad un'istanza giurisdizionale locale, l'interessata proponeva ricorso dinanzi al National Insurance Commissioner. In quella circostanza si deduceva l'insussistenza di un diritto a prestazioni durante il soggiorno in Irlanda in base alla sola legislazione britannica e l'inapplicabilità alla sig.ra Walsh, a causa della perdita della qualità di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1408/71, degli artt. 19 e 22 dello stesso regolamento. Veniva inoltre sollevata la questione se, in caso di applicazione del regolamento n. 1408/71, non fosse determinante il luogo del parto, ai sensi dell'art. 8, del regolamento n. 574/72, e se pertanto la pratica non dovesse essere trasmessa alle autorità irlandesi conformemente all'art. 86 del regolamento n. 1408/71.
punto 3
Con ordinanza in data 11 settembre 1979, il National Insurance Commissioner sospendeva il procedimento e chiedeva alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, sulle seguenti questioni: «1) Se una persona che soddisfi le condizioni di contribuzione di uno Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) per aver diritto ad assegno di maternità (nella fattispecie in misura ridotta) durante l'intero periodo per il quale l'assegno di maternità è richiesto in quello Stato sia ”lavoratore” ai sensi a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e b) del regolamento (CEE) n. 574/ sebbene durante detto periodo non abbia versato contributi né sia tenuta a versarli. 2) Se un lavoratore che soddisfi le condizioni di contribuzione per le prestazioni di maternità (in misura piena o ridotta) in base alla legislazione di due o più Stati membri (nella fattispecie il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda) debba essere considerato, ai fini dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 ”un lavoratore [... che possa ...] pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità” in base a tali legislazioni, a) anche se abbia perso il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno o più Stati membri per tardiva presentazione della domanda o per altri motivi, oppure b) solo se la sua domanda avrebbe effettivamente esito positivo in forza della legislazione di tutti gli Stati membri interessati. 3) Se il riferimento, nell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 alle ”legislazioni di due o più Stati membri”, debba considerarsi (a) comprendente o (b) escludente i regolamenti della Comunità economica europea. 4) Se nel caso di un lavoratore che può pretendere prestazioni di maternità in forza della legislazione di due o più Stati membri, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72, il disposto di detto articolo, secondo il quale le prestazioni sono concesse esclusivamente a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto (nella specie la Repubblica d'Irlanda) abbia l'effetto di escludere la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto (nella specie il Regno Unito) a) soltanto per il periodo per il quale l'istante può pretendere prestazioni di maternità a norma della legislazione dello Stato membro dove ha avuto luogo il parto, o b) per quanto riguarda qualsiasi prestazione di maternità relativa al parto di cui trattasi, negli Stati membri in cui questo non ha avuto luogo. 5) Se detto art. 8, in quanto esclude la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto, sia valido e non sia viziato da eccesso di potere (”ultra vires”). 6) Se le disposizioni dell'art. 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relative alla presentazione xlelle domande all'autorità competente, si applichino nel caso di una domanda che, ai sensi della legislazione di uno Stato membro (nella specie la Repubblica d'Irlanda) avrebbe dovuto essere presentata (ma non lo č stata), ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato entro un determinato termine, ma è stata presentata, scaduto quel termine, ad un'autorità, un'istituzione od un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro (nella specie il ”Department of Health and Social Security” di Londra, Regno Unito)».
punto 4
Nel Regno Unito le prestazioni di maternità sono concesse per un periodo massimo di 11 settimane prima e 7 settimane dopo il parto (Section 22(2) del Social Security Act 1975). Condizione necessaria per l'attribuzione delle prestazioni è che l'interessata abbia versato contributi, come lavoratrice, durante un determinato periodo (Section 22(1) b) e allegato (schedule) 3, punto I, paragrafo 3, del Social Security Act). La domanda di prestazioni di maternità può essere presentata prima o dopo il parto, ma, nella seconda ipotesi, le prestazioni sono attribuite soltanto per un periodo massimo di sette settimane (Regulation 6(1) b) dei Social Security (Maternity Benefit) Regulations, Statutory instrument (regolamento di esecuzione) 1975, n. 553) e la domanda dev'essere presentata nel termine di tre settimane dal parto. Se viene presentata scaduto questo termine le prestazioni sono concesse generalmente soltanto a decorrere dalla settimana in cui è stata presentata la domanda e fino al termine dalla sesta settimana successiva a quella del parto (Social Security (Claims and Payments) Regulations 1975, allegato (schedule) 1, Statutory instrument 1975, n. 560). Le domande presentate dopo la scadenza dei termini prescritti possono tuttavia essere accettate se si dimostra la sussistenza di un motivo valido per la presentazione tardiva (Section 82(1) del Social Security Act e Regulation 13 dello Statutory instrument 1975, n. 560).
punto 5
Le disposizioni del Social Welfare Act irlandese del 1952 e dei regolamenti di esecuzione relativi alle prestazioni di maternità corrispondono nella sostanza alle disposizioni in vigore nel Regno Unito. In Irlanda le prestazioni sono però concesse per un periodo massimo di sei settimane prima e di sei settimane dopo il parto.
punto 6
Secondo l'art. 1, leu. a), ii), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), il termine «lavoratore» designa qualsiasi persona «coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva ...»
punto 7
Le norme applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri sono contenute nell'art. 8, primo comma, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74, pag. 1), che recita: «Se un lavoratore o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore è stato soggetto da ultimo».
punto 8
L'art. 86 del regolamento n. 1408/71 disciplina il caso in cui domande, dichiarazioni o ricorsi siano inoltrati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Ai sensi di detto articolo: «Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo guirisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi, all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati ...»
punto 9
L'ordinanza di rinvio del National Insurance Commissioner è stata registrata nella cancelleria della Corte di giustizia il 14 settembre 1979. In conformità all'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, la resistente nel procedimento principale, rappresentata dalla sig.ra G. S. Kerrigan, Senior Legal Assistant Solicitor's Office, Department of Health and Social Security, la Commissione, rappresentata dal sig. J. Forman, del suo servizio giuridico, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte. Il Consiglio, rappresentato dal suo consigliere giuridico sig. J. Carbery, in qualità di agente, si è riservato di depositare osservazioni scritte per sostenere la validità dell'art. 8 del regolamento n. 574/72 nel caso in cui continuino a porsi questioni in proposito ed i motivi relativi a dette questioni siano esposti nei successivi atti di causa. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruzione. Con ordinanza del 16 gennaio 1980 la Corte, a norma dell'art. 95, paragrafo 1, del regolamento di procedura, ha rimesso la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla prima questione pregiudiziale

punto 1
La Commissione rileva che la definizione del termine «lavoratore», di cui al punto ii) dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, si riferisce a qualsiasi persona assicurata contro un evento e non specifica che detta persona debba essere coperta da assicurazione obbligatoria quando sopravvenga il rischio. A suo avviso, una persona che si trovi nella situazione della sig.ra Walsh deve quindi essere considerata lavoratore, in quanto il diritto alle prestazioni richieste dipenda dalle contribuzioni da lei versate, o versate a suo nome, nella sua qualità di lavoratore conformemente ad un regime obbligatorio indicato dall'articolo suddetto. La Commissione rimanda in tale contesto al punto 18 e, più in particolare, al punto 21 della motivazione della sentanza della Corte 29 settembre 1976 in causa 17/76, Brack contro Insurance Officer (Racc. pag. 1429). La Commissione aggiunge che, ai sensi del suo art. 1, lett. c), il regolamento n. 574/72 si basa sulle stesse definizioni di cui all'art. 1 del regolamento n. 1408/71.
punto 2
L'Insurance Officer osserva che una persona è «coperta da assicurazione», nel senso corrente, del termine fino a che continua il suo rapporto assicurativo per un rischio determinato. Rileva inoltre che, per sapere se una persona è «lavoratore», bisogna domandarsi se avesse detta qualità, non alla data in cui il rischio si è avverato, ma alla data in cui sono giunti a termine i periodi di assicurazione da considerare per il diritto alla prestazione. Questa opinione è corroborata a suo parere dai termini dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nonché dagli obiettivi indicati agli artt. 48-51 del Trattato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla seconda questione pregiudiziale

punto 1
La Commissione rimanda, per il cumulo di diritti a prestazione, all'art. 8 del regolamento n. 574/72 ed afferma che si deve avere un diritto concreto od effettivo alla prestazione in questione perché si applichi il cumulo. Essa sottolinea in proposito che, se dovesse prevalere il punto alternativo a) della questione pregiudiziale, si potrebbe concepire che una persona titolare, in linea di principio, del diritto a prestazione di maternità sia nello Stato A che nello Stato B, che abbia partorito nella Stato B in cui sia esclusa dal godimento della prestazione a causa della tardiva presentazione della domanda, ne sia esclusa anche nello Stato A in applicazione dell'art. 8.
punto 2
L'Insurance Officer sottolinea che finalità dell'art. 8 è di limitare il versamento delle prestazioni di maternità allo Stato in cui ha avuto luogo il parto. A suo avviso tale finalità sarà conseguita se la Corte risolverà la seconda questione nel senso che, ai fini dell'art. 8 del regolamento n. 574/72, si debba considerare lavoratore che «può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri», il lavoratore in regola con le condizioni di contribuzione prescritte da dette legislazioni, qualora la sua domanda possa essere accolta in base alla legislazione di uno di tali Stati, che il lavoratore si trovi o no escluso dal beneficio delle prestazioni in base alle legislazioni degli altri Stati membri.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla terza questione pregiudiziale

punto 1
La Commissione ricorda che l'art. 1, lett. j), del regolamento n. 1408/71 definisce il termine «legislazione» nel modo seguente: «le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie ed ogni altra misura di applicazione ... concernenti i settori ed i regimi di sicurezza sociale ...». Poiché i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, essi, sostiene la Commissione, fanno parte del diritto della previdenza sociale in vigore in ciascuno Stato membro. Ne consegue, a suo parere, che dell'alternativa espressa nella questione pregiudiziale il punto a) è quello da accogliere.
punto 2
Le oservazioni dell'Insurance Officer, che si basa in particolare sulla sentenza della Corte 7 novembre 1973 in causa 51/73, Bestuur der Sociale Verzekeringsbank contro Śmieja (Race. pag. 1213), sono nello stesso senso.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quarta questione pregiudiziale

punto 1
La Commissione fa notare, rimandando all'esempio fornito per la seconda questione pregiudiziale, che l'art. 8 del regolamento n. 574/72 non deve essere fatto valere nel corso di un periodo in cui le prestazioni di maternità sono sospese o non sono dovute ai sensi della legislazione di uno Stato membro, e non è applicabile nemmeno quando il diritto non è ancora sorto o è stato esaurito in base alla legislazione di uno Stato membro, pur continuando a sussistere ai termini della legislazione di un altro Stato membro.
punto 2
L'Insurance Officer propone di risolvere la quarta questione, sulla base in particolare delle sentenze della Corte 13 luglio 1976 in causa 19/76, Triches (Race. pag. 1243), e 6 marzo 1979 in causa 100/78, Rossi (Race. pag. 831), nel senso che, quando il diritto a prestazioni di maternità in uno Stato membro diverso da quello in cui ha avuto luogo il parto non sorge in base alla sola legislazione nazionale, o quando l'importo delle prestazioni di maternità è inferiore all'importo versato nello Stato in cui ha avuto luogo il parto, l'art. 8 del regolamento n. 574/72 esclude totalmente l'istante dal beneficio degli assegni di maternità nel primo Stato membro. Tuttavia, quando il diritto a prestazioni sorge in base alla sola legislazione nazionale e quando le prestazioni sono di ammontare superiore a quello dello Stato in cui è avvenuto il parto, l'art. 8 ha soltanto l'effetto di impedire all'istante di ottenere nel primo Stato membro prestazioni di maternità di importo uguale a quello che le verrebbe versato nello Stato in cui ha partorito.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla quinta questione pregiudiziale

punto 1
La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, nella misura in cui le prestazioni in questione siano state tutte e due acquisite in base al procedimento di totalizzazione comunitaria, la sospensione attuata in forza dell'art. 8 del regolamento n. 574/72 può essere considerata come la contropartita di un vantaggio che non si avrebbe senza il diritto comunitario. Ed aggiunge che la sospensione ex art. 8 pare ancora ammissibile, in base al principio fondamentale secondo cui una persona non può essere coperta da assicurazione due volte per lo stesso rischio, allorché esistono distinti diritti alle prestazioni di maternità ai sensi della legislazione di ciascuno Stato membro, indipendentemente dal diritto comunitario. La Commissione rileva inoltre che se le prestazioni di maternità dovute dallo Stato membro in cui l'istante non ha partorito sono, o divengono, più elevate di quelle dello Stato in cui ha partorito, il primo Stato è tenuto, ai termini della sentenza della Corte in causa 100/78, Rossi, a versare un complemento tale da garantire che il lavoratore riceva la più elevata delle due prestazioni dovute. Si potrebbe conformemente ritenere che se il diritto non sospeso alle prestazioni di uno Stato membro viene in seguito meno per motivi attinenti al diritto nazionale, o perché è stato esaurito, qualsiasi diritto soggiacente, che possa continuare a sussistere in base alla legislazione dell'altro Stato membro, debba essere ravvivato. In relazione alle due situazioni descritte nei due paragrafi precedenti la Commissione nota ancora che un lavoratore, nelle situazioni indicate nel regolamento n. 1408/71, può, da un lato, esportare il proprio diritto a prestazioni in un altro Stato membro e, dall'altro, beneficiare di altri vantaggi attribuiti dal regolamento per altre prestazioni. Il sostenere semplicemente l'invalidità dell'art. 8 equivarrebbe, secondo la Commissione, all'affermazione che il diritto nazionale determina quando ed in quale misura si debbano versare due prestazioni. Inoltre, qualora non esistessero già disposizioni nazionali in materia di cumulo per disciplinare la percezione di prestazioni di maternità straniere, la dichiarazione di invalidità dell'art. 8 potrebbe benissimo incitare gli Stati membri ad agire in quel settore.
punto 2
L'Insurance Officer ritiene conseguente alla risposta da esso data nella quarta questione che l'art. 8 del regolamento n. 574/72 è valido soltanto nella misura in cui non privi immotivatamente un lavoratore del beneficio di una parte della legislazione di uno Stato membro. A suo avviso, nella presente causa non è necessario occuparsi della validità dell'art. 8, poiché la sig.ra Walsh era esclusa dal godimento degli assegni di maternità in base alla legislazione del Regno Unito per il fatto di trovarsi all'estero. L'Insurance Officer ritiene si debba trarre questa conclusione dalla sentenza della Corte in causa 19/76, Triches, quand'anche si riconosca che gli assegni di maternità cui la sig.ra Walsh avrebbe avuto diritto ai sensi della legislazione del Regno Unito potessero essere superiori a quelli da lei percepibili in base alla legislazione dello Stato nel quale è avvenuto il parto.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › Sulla sesta questione pregiudiziale

paragrafo 1
La Commissione e l'Insurance Officer ritengono entrambi che risolvendo negativamente la questione si imporrebbe all' istituzione intermediaria l'obbligo di interpretare la legislazione dello Stato membro competente e si delegherebbe ad essa, senza che questo compito le sia stato espressamente assegnato, il ruolo proprio dell'autorità determinante dello Stato competente.
paragrafo 2
La Commissione fa inoltre notare come sia possibile che, sebbene la domanda sia stata introdotta «de facto» fuori termine, lo Stato competente sia disposto a riceverla, qualora, per esempio, il ritardo sia giustificato, ed aggiunge che il rifiuto da parte dell'autorità competente di ricevere la domanda potrebbe essere esso stesso impugnato con ricorso nello Stato competente. A suo parere non si potrebbe quindi ammettere che un lavoratore migrante sia privato di tali possibilità a causa di una decisione presa da un intermediario.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 6 marzo 1980 hanno svolto le proprie osservazioni orali il National Insurance Officer, rappresentato dalla sig.ra G. S. Kerrigan, Senior Legal Assistant Solicitor al Department of Health and Social Security, e la Commissione, rappresentata dal sig. J. Forman, del suo servizio giuridico, in qualità di agente.
paragrafo 2
L'Insurance Officer ha dichiarato in tale occasione di concordare con la tesi della Commissione per quanto riguarda la soluzione della seconda questione pregiudiziale.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 marzo 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza dell'11 settembre 1979, pervenuta alla Corte il 14 dello stesso mese, il National Insurance Commissioner di Londra ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, sei questioni vertenti sull'interpretazione e sulla validità di alcune disposizioni dei regolamenti del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149, pag. 2) e 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce la modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1). Le questioni sono poste nell'ambito di una controversia riguardante prestazioni di maternità dovute ad una persona, la sig.ra Margaret Walsh, che ha lavorato in parte nel Regno Unito, in parte nella Repubblica d'Irlanda e, dopo aver partorito in Irlanda il 31 luglio 1975, è tornata a vivere nel Regno Unito il 21 agosto seguente.
punto 2
La sig.ra Walsh che, secondo le informazioni raccolte, sembra aver soddisfatto le condizioni per chiedere prestazioni di maternità in Irlanda, non ne ha tuttavia presentato domanda in detto paese. Ella si è invece rivolta, il 3 ottobre 1975, dopo il suo ritorno nel Regno Unito, all'Insurance Officer britannico per ottenere le prestazioni di maternità dovute in forza della legislazione del Regno Unito. Pur soddisfacendo la sig.ra Walsh le condizioni di contribuzione per la nascita del diritto alle prestazioni in misura ridotta, l'Insurance Officer respingeva la domanda per presentazione tardiva e mancanza di giustificazione per il ritardo.
punto 3
Respinto l'appello interposto dalla sig.ra Walsh dinanzi ad una istanza giurisdizionale locale, l'interessata proponeva ricorso dinanzi al National Insurance Commissioner. Nel corso del procedimento dinanzi a detta autorità, sorgevano alcuni problemi relativi all'applicazione della normativa comunitaria alla fattispecie ed il Commissioner chiedeva alla Corte una pronuncia pregiudiziale sulle questioni seguenti: «1) Se la persona che soddisfi le condizioni di contribuzione di uno Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) per aver diritto all'assegno di maternità (nella fattispecie in misura ridotta) durante l'intero periodo per il quale l'assegno di maternità è richiesto in quello Stato sia un ”lavoratore” ai sensi a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e b) del regolamento (CEE) n. 574/72, sebbene durante detto periodo non abbia versato contributi né sia tenuta a versarli. 2) Se il lavoratore che soddisfi le condizioni di contribuzione per le prestazioni di maternità (in misura piena o ridotta) in base alla legislazione di due o più Stati membri (nella fattispecie il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda) debba essere considerato, ai fini dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 ”un lavoratore [... che possa ...] pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità” in base a tali legislazioni, a) anche se abbia perso il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno o più Stati membri per tardiva presentazione della domanda o per altri motivi, oppure b) solo se la sua domanda avrebbe effettivamente esito positivo in forza della legislazione di tutti gli Stati membri interessati. 3) Se il riferimento, nell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72 alle ”legislazioni di due o più Stati membri”, debba considerarsi (a) comprendente o (b) escludente i regolamenti della Comunità economica europea. 4) Se nel caso di un lavoratore che può pretendere prestazioni di maternità in forza della legislazione di due o più Stati membri, ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 574/72, il disposto di detto articolo, secondo il quale le prestazioni sono concesse esclusivamente a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto (nella specie la Repubblica d'Irlanda) abbia l'effetto di escludere la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto (nella specie il Regno Unito) a) soltanto per il periodo per il quale l'istante può pretendere prestazioni di maternità a norma della legislazione dello Stato membro dove ha avuto luogo il parto, o b) per quanto riguarda qualsiasi prestazione di maternità relativa al parto di cui trattasi, negli Stati membri in cui questo non ha avuto luogo. 5) Se detto art. 8, in quanto esclude la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto, sia valido e non sia viziato da eccesso di potere (”ultra vires”). 6) Se le disposizioni dell'art. 86 del regolamento (CEE) n. 1408/71, relative alla presentazione delle domande all'autorità competente, si applichino nel caso di una domanda che, ai sensi della legislazione di uno Stato membro (nella specie la Repubblica d'Irlanda) avrebbe dovuto essere presentata (ma non lo è stata), ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato entro un determinato termine, ma è stata presentata, scaduto quel termine, ad un'autorità, un'istituzione od un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro (nella specie il ”Department of Health and Social Security” di Londra, Regno Unito)».
punto 4
Mentre le questioni 1, 3 e 6 riguardano disposizioni o formulazioni di portata generale, le questioni 2, 4 e 5 concernono problemi specifici e debbono essere esaminate alla luce delle finalità delle prestazioni di cui è causa. E quindi opportuno prendere in considerazione i due gruppi di questioni l'uno dopo l'altro.

SENTENZA › In diritto › Sulle questioni 1, 3 e 6

punto 5
Il problema sollevato con la prima questione è in realtà quello se l'espressione «coperta da assicurazione obbligatoria», contenuta nella definizione del termine «lavoratore» all'art. 1. lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71 — definizione che si applica anche nell'ambito del regolamento n. 574/72 — presupponga il versamento obbligatorio di contributi all'epoca in cui si avvera l'evento coperto dall'assicurazione, oppure se sia sufficiente che, secondo la legislazione di cui trattasi, la persona sia ancora assicurata al momento dell'evento a motivo dei contributi versati obbligatoriamente, in qualità di lavoratore dipendente, durante un periodo anteriore. Il problema non si presenta diversamente se si prende in considerazione anche il paragrafo 1 della lett. I dell'Allegato V al regolamento n. 1408/71 che, riferendosi alla disposizione sopra citata ed alla legislazione del Regno Unito, considera lavoratore «qualsiasi persona che sia tenuta a versare i contributi in qualità di lavoratore subordinato». In effetti, la Corte ha già affermato, nella sentenza 29 settembre 1976 in causa 17/76, Brack (Race. pag. 1450) che, lungi dal restringere la nozione di «lavoratore», quale risulta dall'art. 1, lett. a), del regolamento, detto paragrafo mira unicamente a precisare la portata del punto ii) della stessa lett. a) riguardo al regime britannico, le cui modalità di gestione o di finanziamento consentono di individuare in tal modo le persone ricomprese nella definizione del regolamento.
punto 6
Come ha parimenti sottolineato la citata sentenza del 29 settembre 1976, da talune disposizioni del regolamento n. 1408/71 risulta che esso si applica a determinati gruppi di persone che, al momento del verificarsi del rischio, non possedevano lo status di «lavoratore subordinato» ai sensi del diritto del lavoro. Sarebbe contrario allo spirito delle disposizioni in parola ed a uno degli scopi essenziali del regolamento, quale quello di assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, l'escludere dal campo d'applicazione del regolamento — dando un'interpretazione restrittiva alla definizione del termine «lavoratore» — qualsiasi altro caso in cui, secondo la legislazione di cui si tratta, l'assicurazione continui a coprire i rischi dell'assicurato, pur non essendo questi più tenuto a versare contributi.
punto 7
Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che la persona avente diritto, in base alla legislazione di uno Stato membro, alle prestazioni indicate nel regolamento n. 1408/71, a motivo dei contributi che era tenuta a versare anteriormente, non perde la qualità di «lavoratore» ai sensi dei regolamenti n. 1408/71 e 574/72 per il solo fatto che, al momento del verificarsi del rischio, non versava contributi e non era tenuta a farlo.
punto 8
Il termine «legislazione», la cui interpretazione è richiesta con la terza questione, si incontra in un grande numero di disposizioni dei due regolamenti. Esso figura fra le definizioni inserite nell'art. 1 del regolamento n. 1408/71 ai fini dell'applicazione del regolamento. Anche se il problema di interpretazione sollevato con la questione non trova soluzione espressa in detta definizione, la stessa esistenza di una simile disposizione generale implica che la soluzione deve essere fondata, nella misura del possibile, su un'interpretazione uniforme. Nella sentenza 7 novembre 1973, in causa 51/73, Smieja (Race. pag. 1212), la Corte ha interpretato la nozione, quale figura all' art. 10, n. 1, del regolamento n. 1408/71, nel senso che essa include le disposizioni comunitarie relative alia materia di cui tratta detto n. 1. Questa conclusione si fondava, fra l'altro, sulla considerazione che i diritti in questione derivano spesso non dalla sola legislazione nazionale, bensì da tale legislazione integrata dalle disposizioni comunitarie. La stessa considerazione vale per la presente fattispecie. In effetti, la necessità di prevedere una limitazione, quale quella di cui all'art. 8 del regolamento n. 574/72, è spiegata proprio dall'ampiezza dei diritti dell'interessato risultanti da altre disposizioni dei due regolamenti.
punto 9
Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che l'espressione «legislazioni di due o più Stati membri», che figura all'art. 8 del regolamento n. 574/72, si deve intendere come comprendente anche i regolamenti comunitari.
punto 10
Con la sesta questione si chiede in sostanza se l'obbligo, enunciato nel secondo periodo dell'art. 86 del regolamento n. 1408/71, dell'autorità di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'autorità competente, di trasmettere a questa le domande presentate presso di essa, sussista allorché la domanda è presentata dopo la scadenza del termine previsto dalla legislazione dell'autorità competente.
punto 11
Questo problema d'interpretazione sorge dal fatto che il secondo periodo dell'art. 86 fa riferimento al primo periodo di detto articolo e che detto primo periodo riguarda soltanto i casi in cui la domanda è stata presentata entro lo stesso termine previsto dalla legislazione dell'autorità competente. L'art. 86 non attribuisce però all'autorità che ha ricevuto la domanda il potere di sindacarne la ricevibilità in base alla legislazione dell'autorità competente. Spetta a quest'ultima decidere se la domanda è stata presentata tempestivamente, tenendo conto di quanto stabilito nel primo periodo dell'art. 86. L'autorità che ha ricevuto la domanda deve quindi trasmetterla all'autorità competente, conformemente alla disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo in parola.
punto 12
La soluzione della sesta questione è quindi che l'art. 86 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che, allorché una domanda, una dichiarazione od un ricorso sono presentati ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello in base alla cui legislazione deve essere concessa la prestazione, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale non è competente a sindacare la ricevibilità della domanda, della dichiarazione o del ricorso di cui trattasi. Tale competenza spetta esclusivamente all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale dello Stato membro in base alla cui legislazione la prestazione dev'essere concessa ed alla quale la domanda, la dichiarazione od il ricorso debbono comunque essere trasmessi.

SENTENZA › In diritto › Sulle questioni 2, 4 e 5

punto 13
La seconda e la quarta questione intendono far precisare il campo d'applicazione dell'art. 8 del regolamento n. 574/72 per quanto riguarda le prestazioni di maternità del tipo di quelle di cui è causa nella fattispecie; la quinta questione riguarda poi la validità dell'art. 8 quale interpretato dalla Corte nella soluzione data alle due altre questioni.
punto 14
L'art. 8 del regolamento n. 574/72 recita: «Se un lavoratore o uno dei suoi familiari può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto o, se il parto non ha avuto luogo nel territorio di uno di detti Stati, esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale il lavoratore è stato soggetto da ultimo».
punto 15
Si tratta di una disposizione di attuazione dell'art. 12 del regolamento n. 1408/71. Tale articolo, dalla rubrica: «divieto di cumulo delle prestazioni», prescrive, fra l'altro, al n. 1, che il regolamento «non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria». Anche se, secondo il suo tenore letterale, l'art. 8 del regolamento n. 574/72 contiene una norma relativa alla legge da applicarsi, esso rientra necessariamente anche nell'ambito delle disposizioni che, ai sensi del settimo considerando del regolamento n. 1408/71, intendono evitare cumuli ingiustificati.
punto 16
Le prestazioni di cui è causa nel procedimento principale sono assegni concessi per un determinato periodo prima e dopo il parto. Anche se la durata del periodo e l'importo concesso per settimana o per giorno variano da uno Stato membro all'altro, la concessione delle prestazioni risponde alla stessa finalità di protezione della madre e del neonato. La donna deve godere di un periodo di riposo o di ferie e gli assegni versatile servono a sostituire, almeno in parte, la remunerazione che ella avrebbe eventualmente percepito durante quel periodo.
punto 17
Alla luce di tali finalità vanno risolte le questioni relative al campo d'applicazione dell'art. 8. Il cumulo di prestazioni si verifica solo nella misura in cui la domanda di prestazioni possa essere effettivamente soddisfatta mediante l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri. Dando all'art. 8 un'applicazione più ampia, si potrebbe in effetti, come ha giustamente sottolineato la Commissione, pervenire, in casi del genere di quello di specie, al risultato di escludere del tutto l'interessata dal percepimento di assegni. Un risultato simile di una norma di divieto di cumulo sarebbe contrario agli obiettivi dei regolamenti. Le stesse considerazioni e, soprattutto, la lettera del citato art. 12 del regolamento n. 1408/71 militano a favore dell'elemento a) dell'alternativa contenuta nella quarta questione, concernente il problema presentato dalla diversità dei periodi di prestazioni contemplati dalle legislazioni degli Stati membri. Detta soluzione potrebbe, in verità, avere la conseguenza che una persona, la quale abbia esaurito il massimo del beneficio concesso dallo Stato in cui ha avuto luogo il parto, goda, per un periodo supplementare, delle prestazioni attribuite da un'altra legislazione cui sia stata soggetta, legislazione che, per motivi di tutela della madre e del neonato, conceda un periodo di ferie più lungo. Un risultato del genere non si potrebbe però considerare «cumulo ingiustificato» e, in mancanza di una disposizione espressa in tal senso, non si può affatto presumere che sia escluso dall'art. 8 del regolamento n. 574/72.
punto 18
La soluzione da dare alla seconda ed alla quarta questione è quindi che l'art. 8 del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che si applica soltanto nella misura in cui la domanda dell'interessata possa, in effetti, essere soddisfatta mediante l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri, e solo riguardo al periodo per il quale la richiedente possa aver diritto alle prestazioni in base alla legislazione designata da detto articolo.
punto 19
Il dubbio sulla validità dell'art. 8 espresso nella quinta questione riguarda unicamente l'ipotesi in cui detto articolo abbia l'effetto di escludere la richiedente dalle prestazioni in uno Stato membro diverso da quello del parto. La questione si spiega con i dubbi sull'interpretazione dell'art. 8 che il giudice a quo ha manifestato nelle questioni 2 e 4. Ora, in proposito, tenuto conto delle soluzioni date a tali questioni, l'ipotesi prospettata si sarebbe presentata soltanto nel caso in cui le altre disposizioni del regolamento n. 1408/71 avessero condotto, non potendosi far ricorso all'art. 12 di quel regolamento ed all'art. 8 del regolamento n. 574/72, a cumuli di prestazioni manifestamente ingiustificati.
punto 20
Si può quindi risolvere la questione nel senso che l'esame delle questioni poste non ha rivelato elementi di natura tale da mettere in discussione la validità dell'art. 8 del regolamento n. 574/72.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal National Insurance Commissioner, con ordinanza dell'11 settembre 1979, dichiara: 1° I regolamenti del Consìglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, devono essere interpretati nel senso che la persona avente diritto, in base alla legislazione di uno Stato membro, alle prestazioni indicate nel regolamento n. 1408/71, a motivo dei contributi che era tenuta a versare anteriormente, non perde la qualità di «lavoratore» ai sensi dei regolamenti n. 1408/71 e 574/72 per il solo fatto che, al momento del verificarsi del rischio non versava contributi e non era tenuta a farlo. 2° L'espressione «legislazioni di due o più Stati membri», che figura all'art. 8 del regolamento n. 574/72, si deve intendere come comprendente anche le disposizioni dei regolamenti comunitari. 3° L'art. 86 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che, allorché una domanda, una dichiarazione od un ricorso sono presentati ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello in base alla cui legislazione deve essere concessa la prestazione, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale non è competente a sindacare la ricevibilità della domanda, della dichiarazione o del ricorso di cui trattasi. Tale competenza spetta esclusivamente all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale dello Stato membro in base alla cui legislazione la prestazione dev'essere concessa ed alla quale la domanda, la dichiarazione od il ricorso debbono comunque essere trasmessi. 4° L'art. 8 del regolamento n. 574/72 va interpretato nel senso che si applica soltanto nella misura in cui la domanda dell'interessata possa, in effetti, essere soddisfatta mediante l'applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri, e solo riguardo al periodo per il quale la richiedente possa aver diritto alle prestazioni in base alla legislazione designata da detto articolo. 5° L'esame delle questioni poste non ha rivelato elementi di natura tale da inficiare la. validità dell'art. 8 del regolamento n. 574/72.

Firme

Touffait Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 maggio 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione A. Touffait

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