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Sez. L, Sentenza n. 17140 del 23/08/2005 (Rv. 583313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro le malattie professionali - Decorrenza della prescrizione - Presupposti - Consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale - Data della domanda amministrativa - Presunzione - Configurabilità - Diversa data di conoscenza dell'infermità - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale si può ragionevolmente presumere sussistente alla data della domanda amministrativa, atteso che, senza di essa, l'istanza sarebbe palesemente infondata e pretestuosa e la successiva domanda, per il riconoscimento giudiziale del beneficio, potrebbe comportare l'insorgenza della responsabilità per le spese "ex" art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per lite temeraria, restando di per sé irrilevante ai fini di collocare in tempi diversi l'inizio della prescrizione la semplice conoscenza dell'infermità in epoca più risalente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la decorrenza della prescrizione dalla domanda amministrativa presentata nella prossimità di un accertamento medico-legale, senza dare rilievo alla conoscenza pregressa dell'infermità).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)