diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 23110 del 10/12/2004 (Rv. 578454 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro le malattie professionali - Decorrenza della prescrizione - Presupposti - Consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale - Presunzione - Raggiungimento del minimo indennizzabile - Irrilevanza dell'opinione soggettiva - Necessità di un corretto accertamento tecnico. .
Stato
decisa il 2004-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578454-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della decorrenza della prescrizione triennale prevista in materia di assicurazione contro le malattie professionali dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la consapevolezza dell'esistenza della malattia e della sua origine professionale si può ragionevolmente presumere sussistente alla data della domanda amministrativa, atteso che, senza di essa, l'istanza sarebbe palesemente infondata e pretestuosa e la successiva domanda, per il riconoscimento giudiziale del beneficio, potrebbe comportare l'insorgenza della responsabilità per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., per lite temeraria; per converso, in ordine al requisito del raggiungimento del minimo indennizzabile, l'opinione personale dell'interessato è assolutamente irrilevante, dipendendo da un accertamento tecnico complesso suscettibile di divergenze valutative e di giudizi anche diametralmente opposti da parte di medici esperti della materia.(Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza sul tema, richiamando, infine, le più recenti pronunce, alle quali la decisione ha aderito, in ordine alla consapevolezza, da parte dell'avente diritto, dell'origine professionale, unitamente alla conoscibilità della patologia e della sua indennizzabilità, desunta da elementi obiettivi).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)