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Sez. 2, Sentenza n. 2892 del 06/11/1973 (Rv. 366504 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TARDIVA AD ALCUNE PARTI - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTO D'INTEGRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366504-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE TARDIVA AD ALCUNE PARTI - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - PROVVEDIMENTO D'INTEGRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Nella ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario l'impugnazione, notificata tempestivamente nei confronti di una parte e tardivamente nei confronti delle altre, non richiede per la sua ammissibilita alcun provvedimento di integrazione nei confronti di queste ultime. (V 690/70, mass n 345900).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)