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Sez. 2, Sentenza n. 1486 del 22/04/1977 (Rv. 385201 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE SPONTANEA TARDIVA AGLI ALTRI LITISCONSORTI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385201-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE SPONTANEA TARDIVA AGLI ALTRI LITISCONSORTI - SUFFICIENZA.*

L'inammissibilita dell'impugnazione e prevista nelle cause inscindibili o tra loro dipendenti in riferimento non gia alla mancata iniziale notificazione nei confronti di alcuna delle parti, bensi alla mancata integrazione del contraddittorio nel termine fissato ai sensi dell'art 331 cod proc civ. conseguentemente, la necessita della fissazione di tale termine rimane superata quando la parte che ha proposto impugnazione abbia poi provveduto, anche se fuori termine, alle ulteriori notificazioni che, in tal caso, assumono carattere di Atti integrativi del contraddittorio. (Conf 1667/75, mass n 375280; (Conf 2892/74, mass n 366504; (Conf 1382/74, mass n 354083).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)