Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 04/04/2006 (Rv. 593061 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO | Condizioni - Prova del vantaggio per il fondo dominante e della mancanza di danno per quello servente - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulla sussistenza dell'aggravio per il fondo servente - Incensurabilità in cassazione.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - ALTERAZIONE - TRASFERIMENTO DELLA SERVITÙ IN LUOGO DIVERSO
A norma dell'art. 1068, comma terzo, cod. civ., il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù richiede cumulativamente la prova che il cambiamento risulti, per il proprietario del fondo dominante, di notevole vantaggio e che lo stesso non rechi danno al fondo servente. La sussistenza dell'aggravio per il fondo servente, ostativo al trasferimento della servitù, ex articolo 1068 terzo comma, ultima parte, del cod. civ. costituisce un apprezzamento discrezionale, riservato al giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1068 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)