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Sez. L, Sentenza n. 12101 del 18/05/2010 (Rv. 613509 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Contenuto esclusivamente rescindente - Conseguenza - Deduzione di vizi di nullità del giudizio di primo grado - Sufficienza - Fondamento - Contenuto rescindente e rescissorio - Conseguenza - Deduzione rituale e tempestiva anche delle questioni di merito - Necessità - Fondamento - Mancanza - Inammissibilità dell'appello - Nullità dell'introduzione del giudizio rilevata in appello per inosservanza del termine dilatorio di comparizione ex art. 415, comma quinto, cod. proc. civ. - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613509-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, qualora l'appello abbia contenuto esclusivamente rescindente, in quanto il riscontro del motivo di invalidità esaurisce l'oggetto della cognizione riservata al giudice di secondo grado, la parte soccombente ha interesse a dedurre un mero vizio di nullità del giudizio di primo grado, dovendo la causa essere rimessa al primo giudice perché il giudizio sia rinnovato con contraddittorio regolarmente costituito. Ove, invece, l'appello cumuli in sé "iudicium rescindens" e "iudicium rescissorium", in quanto diretto non alla mera eliminazione di un atto illegittimo, ma alla rinnovazione del giudizio di merito, è necessario che la parte soccombente non si limiti a censurare i vizi di attività del primo giudice - che hanno carattere meramente strumentale - ma deduca ritualmente e tempestivamente le questioni di merito, dovendosi, diversamente, ritenere l'inammissibilità dell'appello per difetto d'interesse in quanto l'eventuale fondatezza della censura non comporta il potere del giudice di pronunciare sul merito della controversia. Ne consegue che ove sia stata rilevata la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione stabilito dall'art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare la nullità e a rimettere la causa al giudice di primo grado (non ricorrendo in detta ipotesi nè la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354, primo comma, cod. proc. civ.), ma deve trattenere la causa e, previa ammissione dell'appellante, rimasto contumace in primo grado, ad esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere se il processo si fosse ritualmente instaurato, decidere nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)