Sez. L, Sentenza n. 12353 del 03/06/2014 (Rv. 631059 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Inesistenza della notificazione del ricorso ex art. 415, quarto comma, cod. proc. civ. - Poteri del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Necessità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra "editio actionis" e "vocatio in jus" che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)