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Sez. U, Ordinanza n. 12411 del 08/06/2011 (Rv. 617903 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza comunitaria - Art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Identità dell'oggetto e del titolo - Tra domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo della responsabilità e domanda di risarcimento dei danni - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617903-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

Sussiste litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, tra la causa avente ad oggetto l'accertamento negativo della responsabilità aquiliana dell'attore e la causa, pendente tra le stesse parti dinanzi al giudice di altro Paese dell'Unione, proposta dal medesimo soggetto convenuto nell'altro giudizio, avente ad oggetto la condanna della controparte al risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)