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Sez. U, Ordinanza n. 11532 del 19/05/2009 (Rv. 608394 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Litispendenza comunitaria - Art. 27 del Regolamento CE n. 44 del 2001 - Identità dell'oggetto e del titolo - Tra domanda volta ad ottenere l'accertamento negativo della responsabilità e domanda di risarcimento dei danni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608394-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

In tema di litispendenza internazionale, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento CE n. 44/01 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che riproduce l'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ed alla stregua dell'interpretazione di quest'ultima disposizione fornita dalla Corte di Giustizia CE con sentenza del 6 dicembre 1994, in causa C-406/92, Tatry, l'identità tra due cause pendenti davanti a giudici di Stati membri differenti è riscontrabile anche tra la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ed una precedente domanda del medesimo convenuto, volta ad ottenere l'accertamento negativo della propria responsabilità.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 22/12/2000 num. 44 art. 27, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 21, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)