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Sez. 1, Sentenza n. 28502 del 04/06/2004 Cc. (dep. 24/06/2004) Rv. 228802 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Collaboratori di giustizia - Assistenza legale a carico dello Stato - Condizioni - Applicazione Testo Unico 30 maggio 2002 n. 115 - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228802-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

L'ammissione del collaboratore di giustizia al programma di protezione non comporta automaticamente l'assunzione a carico dello Stato delle spese relative alla difesa nei procedimenti che lo riguardano, essendo necessario verificare se vi sia stata l'assunzione a carico dello Stato delle spese con provvedimento da cui risulti che il collaboratore non può provvedervi, e solo in tal caso sarà possibile per il difensore ottenere la liquidazione dell'onorario e delle spese ai sensi degli artt. 115 e 82 d.P.R. 115/2002.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)