Sez. 4, Sentenza n. 48135 del 21/09/2004 Cc. (dep. 15/12/2004) Rv. 230291 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Collaboratori di giustizia - Assistenza legale - Copertura delle spese automatica da parte dello Stato - Esclusione - Fondamento.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
L'ammissione del collaboratore di giustizia al programma di protezione non comporta in modo automatico l'effetto della copertura delle spese di assistenza legale a carico dello Stato, atteso che l'art. 13 della legge n. 82 del 1991 subordina tale copertura, al pari di tutte le altre misure di assistenza economica, alla condizione che il soggetto non possa direttamente provvedervi. Ne consegue che la liquidazione delle spese di assistenza legale è subordinata all'accertamento che il magistrato deve effettuare - attraverso l'acquisizione del provvedimento di ammissione al programma di protezione - circa l'avvenuta verifica dell'impossibilità dell'interessato a far fronte agli oneri di difesa.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 art. 13, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)