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Sez. L, Sentenza n. 15070 del 06/06/2008 (Rv. 603625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare - Estensione dell'effetto sospensivo anche alla retribuzione - Efficacia retroattiva del recesso del datore di lavoro - Condizioni - Previsione nella contrattazione collettiva - Necessità.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In mancanza di una diversa previsione della contrattazione collettiva, l'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione, né determina, ove il procedimento disciplinare si sia concluso in senso sfavorevole al dipendente, l'efficacia retroattiva del recesso del datore di lavoro, con conseguente perdita "ex tunc" della retribuzione dalla data dalla sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)