Sez. L, Sentenza n. 89 del 08/01/2003 (Rv. 559488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Sospensione cautelare - Estensione dell'effetto sospensivo anche alla retribuzione - Previsione da parte della disciplina negoziale del rapporto - Legittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI
L'adozione della misura della sospensione cautelare non priva il lavoratore del diritto alla retribuzione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui essa sia prevista e consentita dalla disciplina legale o negoziale del rapporto - e nei termini specifici in cui lo sia - l'effetto sospensivo investe anche l'obbligazione retributiva, non ostandovi né il secondo comma dell'art 27 Cost. - sul principio di non colpevolezza dell'imputato - che non attiene ai riflessi concernenti la controprestazione retributiva in caso di mancata prestazione del lavoratore sospeso cautelarmente, né il disposto dell'art. 7 Stat. Lav. quarto comma, che, nel porre limiti di tempo alla sospensione disciplinare, non può estendere i suoi effetti alla ipotesi della sanzione cautelare, che non ha natura disciplinare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)