Sez. 1, Sentenza n. 2995 del 13/05/1982 (Rv. 420915 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PRECETTO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - INTIMAZIONE CON PRECETTO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE - PRECETTO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO EX ART. 708 COD. PROC. CIV. - INTIMAZIONE CON PRECETTO - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - INAPPLICABILITÀ.*
Al procedimento di opposizione a precetto intimato da un coniuge al fine di vedersi corrispondere l'assegno di mantenimento dovuto ex art. 708 cod. proc. civ., con il quale si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, non può applicarsi la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, in quanto l'opposizione, pur risolvendosi sostanzialmente in un giudizio di cognizione, presenta anche perché attinente al diritto agli alimenti quel carattere di urgenza che ne giustifica la trattazione anche in detto periodo. (V 929/81, mass n 411451; (V 5273/80, mass n 409114).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)