Sez. 3, Sentenza n. 929 del 14/02/1981 (Rv. 411451 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO PRIMA DELL'INIZIO DELLA ESECUZIONE FORZATA - NATURA - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - OPPOSIZIONE A PRECETTO PRIMA DELL'INIZIO DELLA ESECUZIONE FORZATA - NATURA - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE.*
L'opposizione a precetto, con la quale si contesti il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non sia ancora iniziata, rientra fra i procedimenti di opposizione all'esecuzione per i quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, prevista dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 che richiama l'art 92 del RD 30 gennaio 1941, n 12. (V 2843/79, mass n 399159; (V 1301/77, mass n 385003; (Conf 5273/80, mass n 409114; (Conf 431/78, mass n 389734; (Conf 4619/76, mass n 383366).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)