Sez. 2, Sentenza n. 8536 del 19/10/1994 (Rv. 488158 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione proposta nel termine di cui all'art. 327 comma primo cod. proc. civ. - Eccezione di intempestività per il mancato rispetto dei termini brevi - Onere probatorio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
La parte che contrasti un'avversa impugnazione proposta nel termine di cui all'art. 327, comma primo, cod. proc. civ., accampandone l'intempestività in ragione del mancato rispetto dei termini brevi stabiliti dall'art. 325 cod. proc. civ., assunti operanti in ragione dell'allegata, eseguita notificazione della sentenza impugnata, ha l'onere di dimostrare così la dedotta esecuzione della notificazione del provvedimento impugnato, come la relativa idoneità a provocare la decorrenza del termine breve per la proposizione del gravame e, quindi, che la fattispecie notificatoria sia stata realizzata nel rispetto dell'art. 285 del codice di rito, restando pacificamente irrilevante, ai fini considerati, una notificazione fatta personalmente alla parte costituita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)