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Sez. L, Sentenza n. 4271 del 08/05/1987 (Rv. 453025 - 01)

PROCEDIMENTI CIVILI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - FUNZIONE - PRODUZIONE AI FINI DELLO ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453025-01

PROCEDIMENTI CIVILI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - FUNZIONE - PRODUZIONE AI FINI DELLO ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONI - CONSEGUENZE.*

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento, prescritto dallo art. 149 cod. proc. civ., è il solo documento che fa piena prova della data della consegna. Pertanto, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la produzione del suindicato avviso è indispensabile per accertare la tempestività dell'impugnazione con la conseguenza, in Mancanza di tale produzione, dell'inammissibilità del ricorso. (Conf 3271/86, mass n 446258, sulla prima parte; (Conf 3899/85, mass n 441477, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)