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Sez. 1, Sentenza n. 3063 del 09/07/1977 (Rv. 386622 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER ERRORES IN PROCEDENDO - PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO - RELATIVI ACCERTAMENTI DI FATTO - EFFICACIA VINCOLANTE.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386622-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER ERRORES IN PROCEDENDO - PRINCIPIO DI DIRITTO AFFERMATO - RELATIVI ACCERTAMENTI DI FATTO - EFFICACIA VINCOLANTE.*

La sentenza della Corte di Cassazione, che rilevi un errore in procedendo (nella specie, per avere la Corte d'appello esaminato una questione tardivamente proposta), vincola il giudice di rinvio non solo in relazione al principio di diritto affermato, ma anche con riguardo agli accertamenti ed apprezzamenti di fatto costituenti il necessario presupposto di quel principio (nella specie, proposizione di detta questione solo con la comparsa conclusionale). (V 1478/76, mass n 380210; (V 150/75, mass n 373322).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)