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Sez. 1, Sentenza n. 1478 del 27/04/1976 (Rv. 380210 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DEI FATTI - RIESAME - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380210-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZIO DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTI E VALUTAZIONI DEI FATTI - RIESAME - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

I limiti dei poteri del giudice di rinvio hanno estensione diversa a seconda che la sentenza della Corte di Cassazione, che ha disposto il rinvio, abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto oppure per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. In questa seconda ipotesi, infatti, la Cassazione travolge gli accertamenti e le valutazioni dei fatti compiuti dalla sentenza cassata, senza sostituire ad essi opposti o diversi accertamenti o valutazioni, che esulerebbero dai poteri istituzionali del giudice di legittimita e rientrano, invece, in quelli del giudice di rinvio quale nuovo giudice di merito, con la conseguenza che questo giudice puo non solo riesaminare i fatti che hanno gia formato oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio, purche attinenti a questioni che non siano state definitivamente decise, ma puo accertare nuovi fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo insieme con quelli gia accertati e in relazione alla decisione da emettersi in sostituzione di quella cassata. Nella prima ipotesi, invece, cioe quando il ricorso sia stato accolto per violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto, non e piu consentito modificare la situazione di fatto posta a base della sentenza di Cassazione, che in quella situazione trova il suo logico e necessario presupposto, sicche il giudice di rinvio - essendo tenuto ad uniformarsi al principio di diritto esplicitamente o implicitamente enunciato dalla Corte di Cassazione, fermi restando gli accertamenti e le valutazioni di fatto compiuti dal giudice che emise la sentenza cassata - non puo riesaminare e rivalutare i fatti gia accertati, in ordine ai quali si e formata una preclusione, salvo che dalla Corte di Cassazione non sia stata data alla controversia una diversa impostazione giuridica, tale da rendere necessaria, per la applicazione del principio di diritto enunciato, la soluzione di nuove questioni di fatto, divenute rilevanti ai fini della decisione della lite.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)