Sez. 1, Sentenza n. 17635 del 10/08/2007 (Rv. 598783 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE | Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche - Efficacia vincolante per gli appalti stipulati da enti pubblici diversi dallo Stato - Condizioni - Espressa previsione di legge - Fattispecie relativa agli interessi dovuti in caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per la revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale - Applicazione della legge n. 700 del 1974 agli appalti degli enti locali - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CAPITOLATO - GENERALE
Il principio secondo cui il capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962, ha valore normativo vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda gli appalti stipulati dagli altri enti pubblici, non opera quando le parti lo abbiano espressamente richiamato per regolare il singolo rapporto contrattuale ovvero quando l'applicabilità dello stesso sia prevista da espressa e specifica disposizione di legge, come l'art. unico, comma secondo, della legge n. 700 del 1974 (applicabile anche agli enti locali), secondo cui, in caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per la revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, gli artt. 35 e 36 del suddetto capitolato generale.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 1, Legge 21/12/1974 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)